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La revocazione

1. Cos’è la revocazione?

La revocazione è un mezzo di impugnazione che può avere sia carattere ordinario sia carattere straordinario ma, in ogni caso, introduce un giudizio a critica vincolata[1].

Esso è proponibile solo in ipotesi tassativamente  previste dal codice civile.

Possono essere impugnate con revocazione le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado. Non si può quindi proporre revocazione contro le sentenze ancora appellabili.

– È ammessa l’eventuale concorrenza tra il procedimento di cassazione e quello di revocazione e, di regola, la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo.

 Tuttavia, il giudice davanti al quale è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l’uno o l’altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione.

Sono inoltre impugnabili per revocazione:

il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 5 e 6 dell’art. 395 c.p.c. (art. 656 c.c.);

l’ordinanza di convalida di licenza per finita locazione, di sfratto per finita locazione e di sfratto per morosità che sia l’effetto di un errore di fatto o del dolo di una delle parti in danno dell’altra.

Il lodo arbitrale per i motivi di cui all’art. 395 c.p.c. nn. 1,2,3, e 6.

2. I casi di revocazione

La revocazione può essere proposta solo nei casi tassativamente previsti dall’art. 395 c.p.c. e può essere ordinaria e straordinaria.

Si ha revocazione ordinaria:

a) se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;

b) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.

Essa impedisce il passaggio in giudicato della sentenza. Essa è proponibile entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza o, in mancanza di notificazione, entro sei mesi dalla pubblicazione.

Si ha revocazione straordinaria:

a) nel caso di sentenze che sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra;

b) qualora si sia giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;

c) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario;

d) quando la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

In tali casi il ricorso può essere proposto anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

La distinzione tra revocazione ordinaria e straordinaria risiede nel fatto che mentre i motivi per i quali può essere proposta revocazione ordinaria sono palesi, cioè riconoscibili dalla parte sin dal momento della pubblicazione della sentenza, i motivi di revocazione straordinaria sono occulti, cioè conoscibili solo a seguito della scoperta di fatti in precedenza non conosciuti[2].

È ammessa tale procedura anche per le sentenze e per le ordinanze pronunciate dalla Corte di Cassazione.

3. Il procedimento

Legittimato attivo è la parte soccombente. La domanda va proposta innanzi allo stesso Giudice che ha pronunciata la sentenza impugnata.

L’azione si propone con atto di citazione e per il procedimento si osservano le norme stabilite per lo svolgimento del giudizio di fronte al giudice adito.

Si propone, invece, con ricorso nel caso si tratti di sentenza della Corte di Cassazione o nei processi di rito speciale.

La revocazione non sospende l’esecuzione della sentenza. Tuttavia, ai sensi dell’art. 401 c.p.c. Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell’atto di citazione, ordinanza di sospensione.

Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l’eventuale restituzione di ciò che si sia conseguito con la sentenza revocata.

Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori, pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza impugnata e rimette con ordinanza le parti davanti all’istruttore.

La sentenza emessa all’esito del giudizio di revocazione sostituisce a quella revocata. Contro di essa sono ammessi i mezzi d’impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.


[1] F. Caroleo, P. Spaziani, Compendio di diritto processuale civile, Nel diritto editore, 2021.

[2] L. Ariola, Compendio di diritto processuale civile, Edizioni giuridiche Simone, 2020.