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1) Definizione
La rinuncia all’eredità è un atto attraverso cui il chiamato all’eredità manifesta la propria decisione di non voler acquistare l’eredità.
2) Caratteri della rinuncia
La rinuncia all’eredità è una dichiarazione:
– unilaterale;
– non recettizia;
– che richiede una forma particolare;
– alla quale non possono apporsi termini o condizioni, a pena di nullità;
– non è possibile effettuare una rinuncia parziale la quale sarebbe da considerarsi nulla;
3) Retroattività della rinuncia
La rinuncia all’eredità opera retroattivamente. Infatti, ai sensi dell’art. 525 c.c., chi rinuncia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
4) Chi può richiederla?
Coloro che decidono di effettuare la rinuncia possono effettuarla personalmente, se maggiorenni.
Nel caso di minorenni si devono presentare entrambi i genitori in loro rappresentanza.
Nel caso di interdetti, inabilitati o minori, il tutore o il genitore deve chiedere l’autorizzazione, per la rinuncia all’eredità del minore, al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore.
5) Come si può effettuare la rinuncia all’eredità?
Due sono i modi per effettuare la rinuncia all’eredità:
– tramite apposita istanza da presentarsi innanzi al Tribunale del circondario in cui è avvenuta la morte del defunto;
– tramite atto notarile;
6) Decadenza dalla possibilità di rinunciare all’eredità
In alcune ipotesi il chiamato all’eredità perde il diritto di poter rinunciare all’eredità. In particolare:
– la rinuncia all’eredità deve essere effettuata entro tre mesi dalla morte del de cuius se si è nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si è in possesso.;
– quando il chiamato all’eredità ha sottratto o nascosto i beni spettanti all’eredità.
7) Revocabilità della rinuncia
Ai sensi dell’art. 525 c.c. la rinuncia all’eredità è revocabile fino a che il diritto di accettare l’eredità non si sia prescritto ed a meno che nel mentre l’eredità non sia stata accettata da un altro chiamato all’eredità.
8) Impugnazione della rinuncia
È possibile impugnare la rinuncia all’eredità per violenza e dolo, ma non per errore.
Tale azione si prescrive nel termine di 5 anni dalla cessazione della violenza o dalla scoperta del dolo. Tale termine decorre da quando la rinuncia è divenuta irrevocabile.
9) Devoluzione dell’eredità in caso di rinuncia
Nella successione legittima: ai sensi dell’art. 522 c.c. nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 571. Se il rinunziante è solo, l’eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.
Nella successione testamentaria: ex art 523 c.c., invece, in caso di successioni testamentarie se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell’articolo 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell’articolo.