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La SCIA: caratteri e modalità di presentanzione

1) Definizione e caratteri essenziali

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (c.d. SCIA) rappresenta un modulo di semplificazione procedimentale consentendo ad un privato cittadino di poter avviare determinate attività senza dover attendere il preventivo provvedimento di assenso da parte della Pubblica Amministrazione.

Nello specifico, in materia edilizia, trattasi di un titolo edilizio che consente ad un individuo di realizzare determinati lavori su un immobile di sua proprietà presentando una comunicazione al Comune di competenza.

Attraverso la SCIA un individuo può iniziare immediatamente l’attività oggetto di segnalazione senza dover attendere alcun il decorso di alcun termine. Tuttavia, è fatta salva la possibilità per l’amministrazione, nel caso di accertamento della carenza di taluni requisiti, di adottare entro 60 giorni (30 in materia edilizia) dalla presentazione dell’istanza un provvedimento di divieto di prosecuzione dei lavori o di rimozione delle opere realizzate.

In particolare, la Pubblica Amministrazione destinataria della SCIA ha a disposizione un lasso di tempo pari a 60 giorni (30 in materia edilizia) per procedere alla verifica della segnalazione e della documentazione allegata. All’esito di un’accurata attività istruttoria l’amministrazione, in caso di esito negativo, può inibire la prosecuzione dell’attività.

Qualora, invece, l’attività intrapresa dal privato cittadino sia suscettibile di regolarizzazione, l’amministrazione può con atto motivato invitare l’interessato all’adeguamento dell’attività o delle opere realizzate entro un determinato termine allo spirare del quale verrà disposta la sospensione dell’attività.

Tuttavia, anche decorso il termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) la Pubblica Amministrazione conserva la facoltà di adottare un provvedimento amministrativo a carattere inibitorio, conformativo o sospensivo in presenza di determinate condizioni previste dall’art. 21 nonies della L. n. 241/1990.

2) Dalla DIA alla SCIA

L’art. 49 comma 4 bis del D.L. n. 78 del 2010, conv. con modificazioni nella L. n. 122/2010 ha introdotto la disciplina della SCIA in sostituzione di quella della DIA (Dichiarazione o denuncia di inizio attività).

Il discrimen tra i due istituti riguarda il meccanismo attraverso cui il privato cittadino può intraprendere l’attività.

Nella DIA, il privato cittadino una volta formalizzata la dichiarazione di inizio attività era obbligato ad attendere il decorso del termine di 30 giorni e, successivamente, a comunicare l’inizio dell’attività dopo ulteriori 30 giorni durante i quali l’Amministrazione avrebbe potuto adottare un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività. La SCIA, invece, consente l’immediato inizio delle attività sin dalla presentazione della domanda. L’amministrazione può intervenire solo successivamente (30 o 60 giorni) vietando la prosecuzione dell’attività.

3) Interventi edilizi assoggettati alla SCIA

Ai sensi dell’articolo 22, comma 1 del Dpr n.380/01 smi, dell’articolo 19 della legge n.241/90 smi e della Lr n.19/01 smi possono essere eseguiti previa segnalazione certificata d’inizio attività da parte dell’interessato all’amministrazione comunale:

  1. interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del DPR 380/01smi, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
  2. interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del DPR 380/01smi, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
  3. gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c) del DPR 380/01smi;
  4. attività edilizia che nella Tabella A allegata al D. Lgs 222/2016 per la quale è prevista la SCIA come regime amministrativo.

Qualora, invece, si è dinanzi ad un intervento di restauro e risanamento conservativo “leggero” è necessaria unicamente la CILA. Trattasi di interventi che non interessano le parti strutturali dell’edificio.

4) Redazione e presentazione della domanda

a) Come si presenta la SCIA?

Il privato cittadino presenta allo Sportello unico per l’edilizia (SUE) del Comune nel quale è ubicato l’immobile la segnalazione almeno 30 giorni prima rispetto alla data di effettivo inizio dei lavori.

La SCIA deve essere corredata:

– dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà;

– dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitanti relativamente alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previste dalla legge;

– dagli elaborati tecnici e progettuali necessari per consentire le verifiche da parte dell’Amministrazione;

– dall’indicazione dell’impresa alla quale si intendono affidare i lavori;

In un’ottica di semplificazione dell’attività amministrativa l’art. 23 bis del DPR 380/2001 stabilisce che nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, l’interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo Sportello Unico comunica tempestivamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, viene convocata la Conferenza dei servizi.

b) Individuazione del responsabile del procedimento

Pervenuta l’istanza, lo Sportello Unico deve comunicare all’interessato il nominativo del responsabile del procedimento.

c) Esecuzione degli interventi

L’attività edilizia oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione, purché siano state previamente acquisite, ove necessarie, l’autorizzazione paesaggistica e quella prevista dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche.

d) Attività di controllo

e) Adozione di eventuali misure repressive

Nei successivi 18 mesi, decorrenti dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l’esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell’amministrazione, la stessa può ancora intervenire per reprimere l’intervento, previa declaratoria di inefficacia della SCIA.

L’amministrazione, può sempre adottare successivamente alla scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della SCIA, provvedimenti di divieto della prosecuzione dei lavori e di rimozione degli effetti a condizione che tali provvedimenti siano giustificati dalla sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto.

f) Collaudo finale

La SCIA ha un’efficacia temporale di 3 anni e l’interessato ha l’obbligo di comunicare allo Sportello Unico la data di ultimazione dei lavori.

È possibile, una proroga di ulteriori 2 anni.

5) SCIA alternativa al permesso di costruire (c.d. super-SCIA)

L’art. 23 del DPR n. 380/2001disciplina la SCIA alternativa al permesso di costruire.

Trattasi di interventi assoggettabili alternativamente a permesso di costruire o a SCIA a discrezione dell’interessato e sono:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c);

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

6) SCIA vincolata

Nel caso in cui un intervento da realizzarsi mediante SCIA riguardi immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, l’effettuazione dello stesso è subordinato ad un preventivo parere o autorizzazione.

In particolare, ex art. 23 commi 3 e 4 del TU in materia edilizia:

– qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, la SCIA resta temporaneamente inefficace sino all’emissione del provvedimento. Ove tale atto non sia favorevole, la SCIA è priva di effetti.

– qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla segnalazione, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. I lavori possono essere iniziati solo in seguito al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica anche quale esito della conferenza, mentre la SCIA diviene definitivamente priva di effetti qualora l’esito sia negativo.

7) Quali sono le sanzioni in caso di abusivismo edilizio?

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