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- Cosa si intende per offerte anomale?
Nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica può capitare che un’amministrazione, nel selezionare l’offerta più conveniente, si accorga della presenza di offerte particolarmente allettanti al punto tale da far sorgere dubbi su di una inaffidabilità o su di una poca serietà da parte dell’impresa.
Per evitare tali spiacevoli situazioni, il codice degli appalti prevede la possibilità di far ricorso ad una verifica delle anomalie.
Tramite tale procedimento, la stazione appaltate verifica la serietà e la validità dell’offerta e, nel caso di accertamento di difformità o anomalie, può procedere all’esclusione dalla procedura dell’impresa.
Di difficile individuazione sono i metodi per identificare la soglia di anomalia dell’offerta.
I giudizi sull’anomalia dell’offerta sono espressione di un ampio potere discrezionale da parte dell’amministrazione.
Dunque, le valutazioni sulle giustificazioni sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale. Il giudice non può spingersi ad una valutazione di merito.
Le modalità di calcolo della soglia di anomalia variano a seconda del criterio di aggiudicazione utilizzato e sono indicati dall’art. 97 del codice e sono differenziati anche a seconda del numero dei partecipanti.
Nell’ambito di tale procedura l’operatore economico deve sempre avere la possibilità di poter spiegare alla stazione appaltante le ragioni che hanno concorso alla formulazione dell’offerta.
In tal modo l’amministrazione potrà valutare se le ragioni addotte dall’impresa siano tali da giustificare l’aggiudicazione o se debba i sospetti siano fondati.
In sostanza, dopo la fase dell’apertura delle buste e prima dell’aggiudicazione dell’appalto, la stanzione appaltante deve individuare le offerte che destino sospetti chiedendo adeguate ed idonee giustificazioni all’impresa.
L’esclusione automatica può essere prevista solo in casi tassativamente previsti dalla legge.
Nel corso di tale sub procedura gli operatori economici possono addurre giustificazioni riguardanti il processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione, le soluzioni tecniche prescelte, l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente etc. Non è ammessa alcuna giustificazione in relazione a trattamenti minimi salariali inderogabili stabiliti dalla legge e agli oneri di sicurezza relativi al piano di coordinamento e sicurezza.
La competenza in merito non è del tutto chiara in quanto il codice si riferisce genericamente alla stazione appaltante. Dalle linee guida in materia di commissioni di gara emerge che nel caso di aggiudicazione tramite il criterio del minor prezzo la valutazione è affidata al RUP, il quale può avvalersi anche del sussidio di una Commissione.
Nelle ipotesi di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il RUP svolge la verifica anche con il supporto della commissione di gara o di una commissione appositamente nominata.
Il procedimento di verifica si svolge in contraddittorio tra l’amministrazione e l’offerente.
L’amministrazione ha, però, l’obbligo di motivare la decisione finale.
Tuttavia, non è prevista una motivazione particolarmente minuziosa nelle ipotesi di valutazione positiva, mentre in caso di valutazione negativa è necessaria una spiegazione più rigorosa e dettagliata circa le motivazioni che hanno portato all’esclusione dalla gara.
2. Offerte in perdita o con utile pari a zero
Molta dibattuta è la questione relativa alle offerte in perdita o con utile pari a zero.
Infatti, se da un lato non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poichè anche un utile apparentemente modesto può comportare un significativo vantaggio, sia per la prosecuzione in sè dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria[1]
D’altro canto, però, un utile pari a zero o con un’offerta iniziale in perdita rendono inattendibile l’offerta economica.
[1] Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 270 del 17 gennaio 2018.