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L’accesso agli atti di diritto privato

L’accesso agli atti di diritto privato

L’introduzione delle normative in materia di accesso agli atti hanno segnato il passaggio da un sistema incentrato sul principio di segretezza ad un sistema basato sui principi di pubblicità e trasparenza della pubblica amministrazione.

Ebbene, nel nostro ordinamento sono previste tre tipologie di accesso:

  1. Accesso c.d. classico o documentale;
  2. Accesso civico;
  3. Accesso c.d. generalizzato;

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Quali sono i documenti accessibili??

In linea di principio tutti i documenti amministrativi sono accessibili tranne per le ipotesi di esclusione espressamente previste dall’art. 24 della legge sul procedimento amministrativo.

L’art. 22 della legge 241/90 nel fornire una definizione di documento accessibile ha fatto riferimento ad ogni rappresentazione di atti che concernono attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Tuttavia, come anticipato, sono previsti alcuni limiti all’accesso agli atti. L’art. 24 della legge n. 241/90 individua alcuni limiti tassativi e sono: documenti coperti da segreto di Stato; documenti per i quali vige il divieto di divulgazione; all’attività diretta all’elaborazione di atti amministrativi o normativi generali; procedimenti tributari (con alcune deroghe); documenti amministrativi relativi a procedure selettive contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale di terzi o degli altri posti in relazione a documenti contenenti dati sensibilissimi.

Ebbene, a tali limiti la stessa norma individua alcuni controlimiti i quali fungono da bilanciamento, da contrappeso.

Per esempio, come criterio di bilanciamento, il comma 7 individua il diritto di difesa. In particolare, quando l’accesso è necessario ai fini di una tutela difensiva deve essere comunque garantito. A tal proposito, anche la giurisprudenza amministrativa ha sancito che l’accesso deve essere sempre garantito qualora la conoscenza dei documenti risulti funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, di interessi giuridicamente rilevanti, anche prima e indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale.

In base all’art. 22 comma 1 lett. d) non sono accessibili le informazioni in possesso di una Pubblica amministrazione non racchiuse in un documento amministrativo. Oggetto del diritto di accesso sono, dunque, tutti i documenti detenuti dalla P.A. i quali si riferiscono ad attività di pubblico interesse.

Sul punto, il T.A.R. Lombardia– Milano con la pronuncia n. 1263 del 2015 ha chiarito che:

“L’attività amministrativa, alla quale gli artt. 22 e 23, L. n. 241 del 1990 correlano il diritto d’accesso, ricomprende, non solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato, posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi, che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest’ultima da un nesso di strumentalità derivante, anche sul versante soggettivo, dalla intensa conformazione pubblicistica. Ne consegue che gli atti di gestione del rapporto di lavoro privatizzato, che hanno natura giuridica privata, ma che sono funzionali all’interesse pubblico curato dal datore di lavoro, rientrano nel novero degli atti accessibili da parte dei soggetti interessati (specificamente dei lavoratori dipendenti dalle Poste)”.