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L’affitto

1) Definizione

Il contratto di affitto è disciplinato dall’art. 1615 c.c. ai sensi del quale “Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l’affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell’interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa”.

Trattasi, dunque, di un particolare tipo di locazione che ha ad oggetto un bene produttivo, mobile o immobile, di cui viene attribuita all’affittuario la disponibilità e la gestione in conformità della sua destinazione economica, con diritto di far propri i frutti nonché le altre utilità della cosa.

2) Caratteristiche

Il contratto d’affitto è:

– consensuale: si perfeziona, quindi, con il mero consenso delle parti.

– ad effetti obbligatori: è, quindi, un contratto che ha come effetto giuridico quello di creare un’obbligazione. Si realizza lo scambio la tra consegna di una cosa dietro il pagamento del canone e l’impegno ad una gestione produttiva del bene.

3) Durata

Non è prevista alcuna durata obbligatoria per il contratto essendo lasciata alle parti libera scelta. Tuttavia, ove all’interno del contratto non sia previsto nulla si applicherà la disciplina di cui all’art. 1616 c.c. ai sensi del quale “se le parti non hanno determinato la durata dell’affitto, ciascuna di esse può recedere dal contratto dando all’altra un congruo preavviso”.