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L’annullamento in autotutela della SCIA

L’annullamento in autotutela della SCIA

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (c.d. SCIA) rappresenta un modulo di semplificazione procedimentale consentendo ad un privato cittadino di poter avviare determinate attività senza dover attendere il preventivo provvedimento di assenso da parte della Pubblica Amministrazione.

Nello specifico, in materia edilizia, trattasi di un titolo edilizio che consente ad un individuo di realizzare determinati lavori su un immobile di sua proprietà presentando una comunicazione al Comune di competenza.

Attraverso la SCIA un individuo può iniziare immediatamente l’attività oggetto di segnalazione senza dover attendere alcun il decorso di alcun termine. Tuttavia, è fatta salva la possibilità per l’amministrazione, nel caso di accertamento della carenza di taluni requisiti, di adottare entro 60 giorni (30 in materia edilizia) dalla presentazione dell’istanza un provvedimento di divieto di prosecuzione dei lavori o di rimozione delle opere realizzate.

In particolare, la Pubblica Amministrazione destinataria della SCIA ha a disposizione un lasso di tempo pari a 60 giorni (30 in materia edilizia) per procedere alla verifica della segnalazione e della documentazione allegata. All’esito di un’accurata attività istruttoria l’amministrazione, in caso di esito negativo, può inibire la prosecuzione dell’attività.

L’annullamento in autotutela della SCIA

Tuttavia, anche decorso il termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) la Pubblica Amministrazione conserva la facoltà di adottare un provvedimento amministrativo a carattere inibitorio, conformativo o sospensivo in presenza di determinate condizioni previste dall’art. 21 nonies della L. n. 241/1990.

Il termine per l’esercizio del potere inibitorio doveroso, nel caso di S.CI.A., è perentorio, ma anche dopo il suo decorso la pubblica amministrazione conserva un potere residuale di autotutela; peraltro tale potere residuale, con il quale l’Amministrazione è chiamata a porre rimedio al mancato esercizio del doveroso potere inibitorio, deve essere esercitato nel rispetto del limite del termine ragionevole, e soprattutto, sulla base di una valutazione comparativa, di natura discrezionale, degli interessi in rilievo, idonea a giustificare la frustrazione dell’affidamento incolpevole maturato in capo al denunciante a seguito del decorso del tempo e della conseguente consumazione del potere inibitorio.

A stabilirlo è stata l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la Sentenza numero 15 del 2011.