Richiedi ora la migliore consulenza
L’autotutela in materia edilizia
Per autotutela si intende la capacità da parte della pubblica amministrazione di rimuovere unilateralmente ed autonomamente i limiti e gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di un interesse pubblico, incidendo su provvedimenti precedentemente emanati.
Nello specifico, l’amministrazione adotterà dei provvedimenti di secondo grado i quali andranno ad incidere su precedentemente adottati, definiti provvedimenti di primo grado.
Il suo fondamento si rinviene pertanto nella potestà generale che l’ordinamento riconosce ad ogni pubblica amministrazione di intervenire unilateralmente su ogni questione di propria competenza.
L’autotutela ricomprende due macrocategorie:
- quella esecutiva, diretta all’esecuzione coattiva degli atti provvedi mentali;
- quella decisoria attraverso cui la pubblica amministrazione esercita autonomamente un potere di rimozione di provvedimenti precedentemente adottati.
L’autotutela in materia edilizia
In materia edilizia, quali sono i presupposti affinchè l’amministrazione possa legittimamente esercitare il potere di autotutela?
Sul punto, “in materia edilizia, il potere di autotutela deve essere esercitato dall’Amministrazione competente entro un termine ragionevole e supportato dall’esternazione di un interesse pubblico, attuale e concreto, alla rimozione del titolo edilizio tanto più quando il privato, in ragione del tempo trascorso, ha riposto, con la realizzazione del progetto, un ragionevole affidamento sulla regolarità dell’autorizzazione edilizia”.
A stabilirlo è stato il Consiglio di Stato, Sez.VI, con la sentenza numero 10186 del 18 novembre 2022.