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Le conseguenze della cancellazione di un volo
La cancellazione del volo si verifica quando un volo, originariamente previsto dalla compagnia aerea e sul quale sia stato prenotato almeno un posto, non viene effettuato.
La normativa comunitaria prevede specifiche forme di tutela per i passeggeri in caso di cancellazione del volo (Reg. 261/2004, art. 5)[1].
Quali sono i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo?
Ai sensi Regolamento CE n. 261/04 in caso di cancellazione del volo il passeggero
ha diritto a tre opzioni:
1) rimborso del prezzo del biglietto;
2) imbarco su un volo alternativo se possibile;
3) imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero;
Tuttavia, in alcuni casi i passeggeri hanno anche alla compensazione pecuniaria.
Le conseguenze della cancellazione di un volo
In merito alle conseguenze della cancellazione di un volo è intervenuto il Tribunale di Bologna chiarendo alcuni aspetti.
Sul punto, “ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento CE n. 261/2004, sia riconosciuto, in tale ipotesi, in favore dei passeggeri il diritto alla compensazione pecuniaria pari a Euro 400,00 “per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri”.
A stabilirlo è stato, come anticipato, il Tribunale di Bologna, Sezione II Civile, Sentenza n. 976 del 13 aprile 2022.
La normativa eurounitaria fissa dunque, secondo il Tribunale Bolognese, una presunzione di responsabilità a carico del vettore aereo.
Tuttavia, l’articolo 5, III, di tale Regolamento riconosce alla compagnia aerea la possibilità di offrire la prova liberatoria, mediante la dimostrazione della sussistenza di circostanze eccezionali, cui la cancellazione o il ritardo del volo sia eziologicamente ricollegabile.
Ebbene, l’eccezionalità dell’evento ricorre nei casi in cui il vettore aereo non ha alcun potere di controllo in ordine al verificarsi dell’evento stesso; tra di essi rientra lo sciopero dei controllori di volo che rappresenta certamente un evento eccezionale ed imprevedibile, idoneo ad escludere la responsabilità del vettore e conseguentemente la fondatezza di ogni richiesta di compensazione pecuniaria. Peraltro, il Regolamento CE n. 261/2004, al considerando n. 14, qualifica “gli scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo” come circostanza eccezionale idonea ad escludere la responsabilità del vettore.
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[1] https://www.enac.gov.it/passeggeri/diritti-dei-passeggeri/cancellazione-del-volo