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1) Nozione di dimissioni e principi fondamentali
Le dimissioni costituiscono un diritto potestativo del lavoratore il quale, attraverso un atto unilaterale recettizio, comunica al datore di lavoro la volontà di voler recedere dal rapporto lavorativo in essere.
Tuttavia, occorre effettuare una distinzione di fondamentale importanza:
– nel caso di contratto a tempo indeterminato, vi è la recedibilità ad nutum. Il prestatore di lavoro, infatti, non è tenuto a fornire alcuna motivazione ma è tenuto unicamente a rispettare il termine di preavviso salvo casi eccezionali di giusta causa;
– nel caso di contratto a tempo determinato, è necessario che ricorrano gli estremi di una giusta causa affinché il lavoratore possa presentare le proprie dimissioni prima della scadenza del contratto.
Le dimissioni saranno comunque efficaci, ma il lavoratore sarà tenuto a risarcire il danno cagionato al datore di lavori a causa del recesso anticipato.
2) Forma e modalità di comunicazione
2.1 Iter legislativo
Prima di analizzare nel dettaglio la disciplina odierna è opportuno effettuare un excursus storico normativo.
In particolare, in passato per le dimissioni esisteva il principio della liberà delle forme il quale aveva creato non pochi problemi. Molto spesso, infatti, venivano a crearsi delle c.d. dimissioni in bianco.
Trattasi di un fenomeno molto diffuso attraverso cui il datore di lavoro faceva sottoscrivere dei fogli in bianco al lavoratore per poi compilarli in un secondo momento al verificarsi di eventi nefasti costringendolo alle dimissioni.
Al fine di arginare questa dannosa pratica, la legge n. 188 del 2007 ha introdotto l’obbligo di predisposizione di alcuni moduli prestampati e disponibili presso gli uffici comunali e le direzioni provinciali del lavoro.
Abrogato l’art. 1 della suddetta legge è riemerso nuovamente il principio delle libertà delle forme, superato nuovamente dalla Legge n. 92 del 2012 all’art. 4 commi 17 e ss.
Tale normativa rendeva le dimissioni come un atto unilaterale subordinato, in quanto la loro efficacia era subordinata ad una convalida da farsi o presso un Centro per l’impiego o la Direzione territoriale del lavoro.
2.2 Decreto Legislativo n. 151/2015
Con l’introduzione dell’art. 26 del D.lgs n. 151/2015 è radicalmente mutata la disciplina.
In particolare, è stabilito che le dimissioni devono essere effettuate, a pena di inefficacia, esclusivamente attraverso modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Tale procedura varia a seconda se il modulo venga trasmesso autonomamente dal lavoratore o venga assistito da un soggetto abilitato.
Se il lavoratore opera autonomamente per accedere al sistema dovrà essere dotato del PIN INPS o delle credenziali SPID. Una volta che è stato effettuato l’accesso al portato lavoro.gov.it dovrà compilare un modulo che sarà automaticamente inoltrato al datore di lavoro.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un soggetto abilitato (Patronati, sindacati, ITL, consulenti del lavoro) nello svolgimento della procedura.
Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.
La suddetta procedura telematica vale per tutte le categorie di lavoratori subordinati ad eccezione dei lavatori domestici, lavoratori in prova, lavoratori marittimi, lavoratrici in gravidanza, lavoratori genitori con figli di età inferiore a 3 anni[1].
Il datore di lavoro dovrà entro 5 cinque giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro comunicare ai Servizi per L’impiego con l’UNILAV la cessione del rapporto di lavoro.
Ebbene, qualora il lavoratore non rispetti queste modalità il datore di lavoro potrà recedere dal contratto, licenziando il lavoratore a causa di un’assenza ingiustificata. Occorre, però, precisare che sia dottrina che giurisprudenza hanno sollevato dubbi circa la normativa.
3) Cosa spetta al lavoratore dimissionario?
Il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore dimissionario tutti gli stipendi maturati e non ancora versati e se la dimissione avviene in corso di mese, solo la parte di mensilità lavorata. Inoltre gli deve essere corrisposto tutto il TFR maturato nel corso degli anni in cui è stata prestata l’attività lavorativa.
Invece, il dipendente dimissionario per giusta causa non può non avere l’assegno di disoccupazione (c.d. Naspi).
4) Dimissioni incentivate
In alcuni casi il datore di lavoro può indurre il lavoratore alle dimissioni erogandogli una somma di denaro come incentivo alle dimissioni.
In questo caso al lavoratore non spetterà alcun trattamento economico.
5) Annullamento delle dimissioni
Le dimissioni quale atto unilaterale possono essere annullate nel caso in cui ricorrano vizi della volontà quali errori o incapacità.
In queste ipotesi il rapporto di lavoro dovrà essere ripristinato ed il lavoratore avrà diritto al risarcimento dei danni ma non delle retribuzioni.
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[1] https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2016/normativa-statale-2016/mlps-circolare-4-marzo-2016-n.-12/S_Circolare4marzo2016n12MLPS.pdf