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Le guardie giurate particolari

Le guardie giurate particolari

La disciplina in materia di vigilanza e di investigazione privata è regolata dal TULPS, dal Regolamento di esecuzione, dal R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952, dal R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144.

Secondo quanto disposto l’articolo 133 TULPS: gli enti pubblici, gli altri enti collettivi, privati,

possono destinare guardie particolari alla vigilanza o possono anche, con l’autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.

Chi intende destinare guardie particolari giurate alla custodia dei propri beni mobili o immobili deve farne dichiarazione al Prefetto indicando le generalità dei guardiani ed i beni da custodire.

La vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate è esercitata dal Questore.

Le guardie particolari giurate possono esercitare quindi l’attività di vigilanza di beni mobili o immobili altrui:

• alle dipendenze di privati;

• direttamente alle dipendenze di enti pubblici o enti collettivi;

• sotto un rapporto di lavoro subordinato di privati tra loro associati;

• alle dipendenze di istituti di vigilanza (autorizzati dal Prefetto, ai sensi dell’art. 134 TULPS), i quali abbiano stipulato un contratto con i proprietari dei beni.

Per essere nominati guardie particolari giurate occorre l’approvazione del Prefetto.

Vestono un’uniforme o in alternativa recano un distintivo, entrambi approvati dal Prefetto.

Per portare le armi debbono essere munite di licenza di porto d’armi a tassa ridotta, che non può essere rinnovata se non permane la qualità di guardia giurata.

Le guardie giurate sono da considerarsi come degli incaricati di pubblico servizio[1].

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[1] A.A. Bonforte, Compendio breve di pubblica sicurezza, 2023