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Le guardie giurate particolari
La disciplina in materia di vigilanza e di investigazione privata è regolata dal TULPS, dal Regolamento di esecuzione, dal R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952, dal R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144.
Secondo quanto disposto l’articolo 133 TULPS: gli enti pubblici, gli altri enti collettivi, privati,
possono destinare guardie particolari alla vigilanza o possono anche, con l’autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.
Chi intende destinare guardie particolari giurate alla custodia dei propri beni mobili o immobili deve farne dichiarazione al Prefetto indicando le generalità dei guardiani ed i beni da custodire.
La vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate è esercitata dal Questore.
Le guardie particolari giurate possono esercitare quindi l’attività di vigilanza di beni mobili o immobili altrui:
• alle dipendenze di privati;
• direttamente alle dipendenze di enti pubblici o enti collettivi;
• sotto un rapporto di lavoro subordinato di privati tra loro associati;
• alle dipendenze di istituti di vigilanza (autorizzati dal Prefetto, ai sensi dell’art. 134 TULPS), i quali abbiano stipulato un contratto con i proprietari dei beni.
Per essere nominati guardie particolari giurate occorre l’approvazione del Prefetto.
Vestono un’uniforme o in alternativa recano un distintivo, entrambi approvati dal Prefetto.
Per portare le armi debbono essere munite di licenza di porto d’armi a tassa ridotta, che non può essere rinnovata se non permane la qualità di guardia giurata.
Le guardie giurate sono da considerarsi come degli incaricati di pubblico servizio[1].
[1] A.A. Bonforte, Compendio breve di pubblica sicurezza, 2023