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Le imposte sulle donazioni tramite patto di famiglia

Le imposte sulle donazioni tramite patto di famiglia

1) La donazione

L’art. 769 c.c. definisce  la donazione come un “contratto col quale, per spirito di liberalità , una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.

2) Elementi della donazione

La donazione è connotata dalla presenza di due elementi:

– un elemento soggettivo: consiste  nell’animus donandi del donante, vale a dire nella volontà di arricchire il beneficiario della donazione senza ricevere alcun corrispettivo.

– un elemento oggettivo: consiste nel depauperamento del patrimonio del donante con un conseguente arricchimento del beneficiario.

L’animus donandi o anche detto spirito di liberalità costituisce la causa del contratto di donazione.

Trattasi, quindi, di un atto di liberalità rientrante tra i negozi a titolo gratuito. Per tale ragione, avendo una causa debole vi è un rafforzamento della forma. È prevista, infatti, la forma scritta ad substantiam dell’atto pubblico con la presenza di due testimoni.

Quando la donazione ha ad oggetto beni mobili di modico valore non è necessario l’atto pubblico ma la semplice consegna dei beni.

Non possono formare oggetto di donazione tutti i beni futuri nonché i beni di proprietà altrui.

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3) Le imposte sulle donazioni

In via generale, ai sensi dell’art. 3, comma 4 ter, del d.lgs. n. 346 del 1990, i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768 bis e seguenti del Codice Civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta.

Per patto di famiglia si definisce il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

Ebbene, in materia di patti di famiglia stupulati all’estero si applica la medesima esenzione?

Sul punto, è intervenuta la più autorevole giurisprudenza la quale ha stabilito che “in tema di imposta sulle donazioni, l’esenzione di cui all’art. 3, comma 4 ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 si applica alle donazioni stipulate all’estero, anche qualora la dichiarazione obbligatoria per il donatario, prevista dalla citata norma, non sia effettuata contestualmente alla stipulazione dell’atto estero, ma sia contenuta nel verbale di deposito nei registri italiani, poiché, essendo comunque presente al momento in cui l’atto diviene utilizzabile in Italia, si realizza lo scopo di consentire eventuali controlli”.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, Sezione TRI Civile con la Sentenza n. 6077 del 28 febbraio 2023.