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Legittimità della notifica per violazione del codice della strada.
Nella procedura di notifica di una multa non conta tanto la residenza anagrafica, bensì il luogo di effettiva dimora del destinatario. Tanto più se a quest’ultimo indirizzo il documento viene consegnato a un soggetto che si qualifica come convivente del ricevente.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, II sezione Civile, con l’ordinanza n. 12613 del 10 maggio 2023.
I Giudici della Suprema Corte hanno, inoltre, stabilito che, ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario, assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi, anche mediante presunzioni.
Dunque, in caso di violazione del codice della strada le notifiche sono legittime solo se eseguite presso la dimora e non nella residenza anagrafica del soggetto.