Richiedi ora la migliore consulenza

L’espropriazione per pubblica utilità

1) Definizione

L’espropriazione per pubblica utilità è un procedimento espressione della potestà ablatoria della pubblica amministrazione, attraverso il quale la pubblica amministrazione acquisisce in modo coattivo i beni di proprietà privata, per il perseguimento di scopi pubblici e dietro la corresponsione di un’indennità di espropriazione.

Essa è regolata dal D.P.R. n. 327/2001.

2) Presupposti

Affinché possa esservi un’espropriazione per pubblica utilità è necessaria la presenza di alcuni requisiti stabiliti dall’art. 42 comma 3 della Costituzione. L’espropriazione è, infatti, consentita:

– nei casi previsti dalla legge. Trattasi di riserva di legge relativa;

– motivi di interesse generale. È necessaria una dichiarazione di pubblica utilità;

– necessità di un indennizzo al soggetto espropriato.

3) Effetti dell’espropriazione

L’espropriazione per pubblica utilità produce un effetto traslativo.

Secondo un primo orientamento l’espropriazione è da considerarsi come un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, poiché il bene espropriato che entra nel patrimonio pubblico assume carattere di demanialità e si acquisisce libero da ogni vincolo.

Secondo altro orientamento, l’espropriazione è da considerarsi come un modo di acquisto della proprietà a titolo derivativo.

4) Beni espropriabili

Nell’ambito dell’espropriazione è possibile dividere i beni in 3 categorie:

1. beni non espropriabili. Appartengono a questa categoria i beni demaniali e i  beni gravati da uso civico se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d’uso.

2. beni espropriabili solo a particolari condizioni. Appartengono a questa categoria i beni del patrimonio indisponibile, i beni immobili di proprietà della Santa Sede e gli edifici aperti al culto.

3. beni espropriabili che sono: le aree inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona o abbiano carattere provvisorio, a seguito dell’approvazione del piano regolatore generale, per consentirne l’ordinata attuazione nelle zone di espansione; l’immobile al quale va incorporata un’area inserita in un piano particolareggiato e non utilizzata, quando il suo proprietario non intenda acquistarla o non comunichi le proprie determinazioni, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione di un avviso del dirigente dell’ufficio per le espropriazioni; gli immobili necessari per delimitare le aree fabbricabili e per attuare il piano regolatore, nel caso di mancato accordo tra i proprietari del comprensorio; le aree inedificate e le costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni, quando decorre inutilmente il termine, non inferiore a novanta giorni, fissato nell’atto determinativo della formazione del consorzio, notificato ai proprietari interessati.

5) Procedimento di esproprio

Il procedimento di esproprio si articola in 4 fasi ed è disciplinato dagli artt. 8 e 23 del D.P.R. 327/2001.

– Vincolo preordinato all’esproprio. Trattasi dell’individuazione da parte di uno strumento urbanistico del luogo interessato dalla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità. Esso decade dopo cinque anni ma è possibile reiterarlo.

– Dichiarazione di pubblica utilità.

– Determinazione in via provvisoria dell’indennità proposta dal soggetto pubblico promotore dell’espropriazione ai proprietari del bene.

– Decreto d’esproprio, ossia il provvedimento che conclude la procedura.

6) La retrocessione

Trattasi di un particolare istituto previsto dal D.P.R. n. 327/2001 agli artt. 46-48 che consente al soggetto espropriato di ottenere la restituzione del bene nel caso di inerzia totale o parziale della Pubblica Amministrazione.

Più nel dettaglio, qualora l’Amministrazione non realizzi totalmente o parzialmente l’opera i precedenti proprietari o i loro successori a titolo universale possono chiedere la restituzione totale o parziale del bene. Con la retrocessione il precedente proprietario riacquista la proprietà del bene.

La retrocessione può suddividersi in totale o parziale.

È totale se l’opera pubblica non è stata realizzata entro il termine di 10 anni dall’esecuzione del decreto di esproprio o nel caso di impossibilità di realizzazione dei lavori.

invece, è parziale quando l’opera è stata realizzata solo su di una parte della proprietà precedentemente espropriata chiedendo la restituzione della parte inutilizzata.

CONTATTAMI PER UNA CONSULENZA.