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L’imprescrittibilità dei benefici economici delle vittime del dovere

L’imprescrittibilità dei benefici economici delle vittime del dovere

L’imprescrittibilità dello status di vittima del dovere è stato recentemente confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha chiarito che non esiste un termine per richiedere il riconoscimento di tale status.

Questo significa che chiunque abbia subito un danno a causa di eventi accaduti a partire dal 1961 può chiedere il riconoscimento in qualsiasi momento, indipendentemente dal tempo trascorso dall’incidente. Le uniche eccezioni riguardano i ratei arretrati, che possono essere prescritti dopo 10 anni.

La Cassazione, con la sentenza numero 3868 dell’8 febbraio 2023, ha sottolineato che il riconoscimento dello status di vittima del dovere è legato alla natura speciale di questo status, che implica una particolare esposizione al rischio per l’interesse collettivo.

Inoltre, la Corte ha ribadito che, anche ove siano trascorsi oltre dieci anni dall’evento, il riconoscimento del danno è sempre valido, se le circostanze lo giustificano.

Infatti, la prescrizione dei benefici economici può maturare solo limitatamente agli emolumenti economici da erogare in epoca anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla proposizione della domanda amministrativa.

Ad ogni buon conto, taluni benefici, quali l’esenzione IRPEF o all’esenzionedal pagamento dei medicinale Classe C, all’assistenza psicologica sono sempre dovuti.

In sintesi, la legge garantisce un’ampia tutela per coloro che hanno subito danni durante il servizio pubblico, senza limiti temporali, offrendo anche benefici a familiari ed eredi in caso di morte o invalidità permanente.