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L’imprescrittibilità dello status di vittima del dovere

L’imprescrittibilità dello status di vittima del dovere

Quando parliamo di vittime del dovere facciamo riferimento a quel particolare istituto, regolato dall’art. 1 comma 563 della legge 266/05, che ricollega una serie di benefici dedicata agli operatori di polizia e ai dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto.

In particolare, possono ottenere i benefici ricollegati alle vittime del dovere i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio, o nell’espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

  1. nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  2. nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
  3. nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  4. in operazioni di soccorso;
  5. in attività di tutela della pubblica incolumità;
  6. in attività di prevenzione e di repressione dei reati.

Chi può beneficiarne?                                   

Possono beneficiare di tale privilegio tutti i dipendenti pubblici che abbiano contratto, durante lo svolgimento o in conseguenza della propria attività lavorativa un’infermità permanente.

In particolare possono beneficiarne tutti i dipendenti in seno a:

  • Polizia di Stato
  • Esercito
  • Marina militare
  • Aeronautica militare
  • Arma dei carabinieri.
  • Corpo Forestale dello Stato
  • Polizia Penitenziaria
  • Guardia di finanza
  • Vigili del fuoco
  • Polizia Municipale
  • Magistratura

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L’imprescrittibilità dello status di vittima del dovere

La Pubblica Amministrazione, nonostante nessuna norma in materia prevedesse nulla in merito, riteneva che per il riconoscimento dello status di vittime del dovere il termine di prescrizione fosse di 10 anni dal verificarsi dell’evento lesivo.

Tuttavia, a dirimere la controversia è intervenuta la più autorevole giurisprudenza.

Infatti, la sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 17440 del 30 maggio 2022, ha stabilito l’imprescrittibilità della condizione di vittima del dovere di cui all’art. 1 commi 563 e 564 L. n. 266/2005.

La Suprema Corte, nel confermare un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha sancito che la posizione di “vittima del dovere” debba essere qualificata come uno status giuridico.

Pertanto, la nozione di “status giuridico” deve essere oggetto di un’interpretazione maggiormente estensiva, da intendersi quale: “posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua […], che secondo l’apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri” (cfr. Cass. n. 26012/2018; Cass. n. 28696/2020; Cass. S.U. n. 483/2000).

Secondo i Giudici della Corte di Cassazione, quindi, la condizione di “vittima del dovere” deve essere considerata alla stregua di uno status giuridico, per il cui riconoscimento la proposizione di una domanda giudiziale risulta essere imprescrittibile ex art. 2934 c.c.

La Suprema Corte, ritenendo che la condizione di “vittima del dovere” presenti i connotati di uno status giuridico, ne fa discendere, ai sensi  dell’art. 2934 c.c., l’imprescrittibilità della relativa domanda giudiziale finalizzata al riconoscimento dello specifico status e all’azionamento dei relativi diritti.