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L’ingiunzione di demolizione

L’ingiunzione di demolizione

In tema di sanzioni in materia edilizia particolare rilevanza assume l’ingunzione alla demozione.

L’ art. 31 del D.P.R. 380/2001, in relazione alle opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali ha espressamente stabilito che il dirigente o il responsabile del servizio, rilevata la violazione, ha l’obbligo di ingiungere la demolizione dell’opera abusiva, che dovrà essere eseguita a spese dei soggetti responsabili dell’abuso (nei cui confronti il proprietario potrà rivalersi).

Oggetto del provvedimento è l’intimazione di demolire l’opera abusiva e ripristinare lo stato dei luoghi. Il tutto entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento.

Destinatario principale del provvedimento di ingiunzione a demolire è colui che ha commesso l’abuso e, nell’ipotesi di difformità totale o variazione essenziale, il titolare del permesso di costruire che è stato violato.

L’ingiunzione deve, inoltre, essere notificata al proprietario dell’immobile abusivo e del suolo, affinché anche il proprietario non partecipe all’abuso possa attivarsi ai fini della demolizione dell’abuso edilizio[1].

Avverso tale provvedimento sarà possibile presentare ricorso dinanzi al T.A.R. territorialmente competente.

Intervento dell’Adunanza Plenaria

In materia particolare rilevanza ha assunto la sentenza n. 9 del 17 ottobre 2017 adottata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Nel dettaglio, i Giudici di Palazzo Spada hanno affermato che la mera inerzia da parte della pubblica amministrazione nell’esercizio del potere repressivo non può rendere lecito il manufatto costruito sine titulo né tantomeno può determinare un legittimo affidamento in capo ad un soggetto privo di qualsivoglia atto amministrativo favorevole idoneo ad ingenerare un’aspettativa giuridicamente qualificata.


[1] A. Fiale, Compendio di diritto urbanistico, Simone editore, 2019.