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L’occupazione sine titulo della P.A.

L’occupazione sine titulo della P.A.

L’occupazione sine titulo di beni immobili appartenenti a privati è una situazione di fatto del tutto contrastante con quella di diritto e l’amministrazione deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare una situazione di legalità.

Dunque, il privato può legittimamente domandare o l’emissione del provvedimento di acquisizione o, in difetto, la restituzione del fondo con la sua riduzione in pristino. Inoltre, fermo il carattere discrezionale della valutazione rimessa all’amministrazione sulla possibilità di procedere all’acquisizione c.d. sanante, non v’è dubbio che l’esercizio di tale potestà non possa protrarsi indefinitamente nel tempo poiché altrimenti l’inerzia si tradurrebbe in un illecito permanente.

Pertanto, sebbene l’art. 42 bis del DPR 327/2001 non contempli espressamente un avvio del procedimento ad istanza di parte, il privato può sollecitare la p.a. ad avviare il relativo procedimento, istanza sulla quale sussiste l’obbligo di provvedere; l’inadempimento dell’obbligo legittima colui che ha presentato l’istanza ad esperire l’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a.

A stabilirlo è stata la prima sezione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia con la sentenza n. 530 del 2 maggio 2022 la quale ha, dunque, stabilito i poteri del privato cittadino in caso di occupazione sine titulo della P.A.