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L’usufrutto

L’usufrutto

L’usufrutto è annoverato nei diritti reali di godimento su cosa altrui i quali limitano il potere di godimento del proprietario sulla cosa.

A) Nozione di usufrutto.

Il diritto di usufrutto attribuisce al titolare (usufruttuario) il diritto di godere della cosa, traendone, nel rispetto della sua destinazione economica, tutte le utilità che da essa possono derivare[1].

L’usufrutto è il diritto reale di godimento che limita maggiormente le facoltà del proprietario il quale viene definito nudo proprietario.

B) Oggetto del diritto di usufrutto: il quasi usufrutto.

L’usufrutto può avere ad oggetto: beni mobili; beni immobili; crediti; titoli di credito; aziende; universalità di mobili.

C) Temporaneità del diritto di usufrutto.

Il codice civile prevede che l’usufrutto debba essere necessariamente temporaneo onde evitare che il diritto del proprietario possa essere eccessivamente compresso.

Infatti, l’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario e l’usufrutto costituito a favore di persona giuridica non può durare più di trenta anni[2].

D) I modi di acquisto dell’usufrutto.

L’usufrutto può essere:

– legale se stabilito dalla legge (es. l’ art. 324 c.c. che prevede l’usufrutto legale dei genitori)[3];

volontario;

per usucapione ai sensi dell’ art. 978 c.c.

Inoltre, ai sensi dell’art. 980 c.c., l’usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.

In aggiunta a quanto sopra egli può anche concludere contratti di locazione.

E)  Diritti dell’usufruttuario e del nudo proprietario

L’usufruttario:

– ha diritto di godere della cosa, potendone trarre ogni utilità che questa può dare;

– ha diritto di conseguire il possesso della cosa:

– può fare propri i frutti naturali e civili della cosa, per tutta la durata del suo diritto;

– in aggiunta a quanto sopra è suo diritto ottenere una indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa;

– ha diritto di eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa.

Il nudo proprietario:

– ha diritto alla restituzione del bene al termine dell’usufrutto;

– ha diritto ad essere informato dall’usufruttuario delle eventuali usurpazioni del fondo o delle offese alle sue ragioni;

F) Obblighi dell’usufruttuario e del nudo proprietario.

L’usufruttuario:

– ha l’obbligo di restituire il bene al termine dell’usufrutto;

– è obbligato a rispettare la destinazione economica del bene;

– ha, altresì, l’obbligo di utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia nel godimento della cosa;

– è tenuto ad effettuare, prima dell’acquisto del possesso dei beni e a sue spese, l’inventario degli stessi, previo avviso al proprietario, prestando altresì idonea garanzia;

– deve effettuare le spese ed adempiere agli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria delle cose

– è tenuto per tutta la durata del suo diritto ai carichi annuali come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito;

– ha l’obbligo di denunciare al proprietario le usurpazioni sul fondo e le offese alle ragioni del proprietario, essendo in caso contrario responsabile dei danni che ne siano derivati al proprietario.

Il nudo proprietario:

– deve consentire il libero godimento del bene all’usufruttuario;

– deve effettuare le riparazioni straordinarie che si rendano necessarie per il godimento del bene;

G) Cause di estinzione dell’usufrutto.

Particolarmente rilevanti sono le cause di estinzione dell’ususfrutto.

L’usufrutto si estingue per morte dell’ usufruttuario, per rinuncia dell’usufruttuario, per scadenza del termine, per non uso ventennale, per la riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona, o perimento totale della cosa su cui è costituito[4].

H) Azioni a tutela dell’usufrutto.

A tutela dell’usufrutto è possibile esercitare le azioni possessorie, l’azione di rivendica dell’usufrutto, l’azione negatoria e l’azione di mero accertamento del diritto di usufrutto.


[1] art. 981 c.c.

[2] art. 979 c.c.

[3] A. Geraci, Compendio di diritto civile, Nel diritto editore, 2021.

[4] art. 1014 c.c