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L’usufrutto mediante atto unilaterale

L’usufrutto mediante atto unilaterale

L’usufrutto è annoverato nei diritti reali di godimento su cosa altrui i quali limitano il potere di godimento del proprietario sulla cosa.

Il diritto di usufrutto attribuisce al titolare (usufruttuario) il diritto di godere della cosa, traendone, nel rispetto della sua destinazione economica, tutte le utilità che da essa possono derivare.

L’usufrutto è il diritto reale di godimento che limita maggiormente le facoltà del proprietario il quale viene definito nudo proprietario.

L’usufrutto può avere ad oggetto: beni mobili; beni immobili; crediti; titoli di credito; aziende; universalità di mobili.

Ebbene, il diritto di usufrutto può essere costituito mediante un atto unilaterale del proprietario?

Sul punto, “l’articolo 1333 del codice civile, che disciplina il «contratto con obbligazioni del solo proponente», non è utilizzabile se il contratto ha effetti reali e l’usufrutto comporta oneri che vanno esplicitamente accettati dal destinatario. Il diritto di usufrutto su un bene immobile, infatti, non può ritenersi costituito mediante un atto unilaterale del proprietario, che riconosca l’altrui diritto di usufrutto, poiché, per costituire un diritto di usufrutto per atto tra vivi, occorre stipulare un apposito contratto in forma scritta”.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile con la Sentenza n. 15997 del 18 giugno 2018.