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Modifiche al piano urbanistico: ripubblicazione
Non sussiste un obbligo di ripubblicazione del piano urbanistico, se non a fronte di modifiche che comportano una rielaborazione complessiva dello strumento di pianificazione territoriale, ovvero laddove si apportino mutamenti così rilevanti da determinare un cambiamento radicale delle caratteristiche essenziali del Piano e dei criteri che presiedono alla sua impostazione. Ciò è confermato dalla possibilità di introdurre modifiche d’ufficio in sede di approvazione del Piano che si distinguono in modifiche “obbligatorie” (in quanto indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del Piano territoriale di coordinamento, la razionale sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici, l’adozione di standard urbanistici minimi), in modifiche “facoltative” (consistenti in innovazioni non sostanziali) e modifiche “concordate” (conseguenti all’accoglimento di osservazioni presentate al Piano e accettate dal Comune). È evidente che, in tale classificazione, le modifiche obbligatorie sono quelle a cui l’Amministrazione si determina d’ufficio, al fine di garantire il rispetto della legge o degli strumenti pianificatori sovraordinati e che quindi rendono superfluo l’apporto collaborativo del privato.
A stabilirlo è stato il T.A.R. Lombardia – Milano, Sezione IV, con la sentenza numero 3263 del 20 novembre 2024.