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Muro divisorio di due edifici adiacenti costituenti ciascuno un autonomo condominio ma ricompresi in un unico fabbricato

Muro divisorio di due edifici adiacenti costituenti ciascuno un autonomo condominio ma ricompresi in un unico fabbricato

Il muro “divisorio” di due edifici adiacenti, che, pur costituenti ciascuno un autonomo condominio, siano ricompresi in un unico fabbricato, configura una situazione di c.d. supercondominio ex art. 1117-bis cod. civ., in quanto più edifici hanno in comune uno dei beni ricompresi nella c.d. presunzione di condominio ex art. 1117, n. 1 cod. civ., sicchè l’uso che ogni partecipante ne fa, risulta sussumibile nell’art. 1102 cod. civ. (Nel caso di specie, rilevato che, nella circostanza, dalle aperture in contestazione non erano derivati pregiudizi al pari uso spettante agli altri partecipanti al supercondominio o alla destinazione del muro, avuto riguardo, in particolare, alla statica, alla sicurezza ed al decoro architettonico dei due edifici, la corte territoriale, in parziale riforma della sentenza gravata, ha rigettato le domande di riduzione in pristino del predetto muro perimetrale posto a divisione dei due contigui plessi condominiali).
A stabilirlo è stata la Corte d’Appello di Roma, Sezione 7 Civile, con la Sentenza numero 7764 del 10 dicembre 2024.