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Nessuna motivazione per l’ordine di demolizione di immobile abusivo

“Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso”.

Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino”.

A stabilirlo è l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 9 del 17 ottobre del 2017.

Sul punto, occorre rilevare che l’art. 3 della Legge n. 241/1990 sancisce l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo ai sensi del quale ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

Dunque, il suddetto articolo stabilisce l’obbligo di motivazione di ogni provvedimento amministrativo che è generalizzato ed esteso a tutti i provvedimenti amministrativi.

Tale obbligo risponde a diverse finalità:

– garantire al soggetto destinatario del provvedimento tutte le informazioni utili al fine di potersi tutelare in sede giurisdizionale;

– consentire al giudice di svolgere un sindacato sulla legittimità dell’atto eventualmente impugnato;

– rispettare il principio di trasparenza della pubblica amministrazione la quale è chiamata ad essere una vera e propria casa di vetro;

Questa regola subisce delle eccezioni nel caso di provvedimenti vincolati per i quali basta una generica esternazione dei presupposti di fatto e di diritto che ne hanno legittimato l’adozione.

Ciò, in quanto non residuando margini di discrezionalità da parte dell’amministrazione ed il cui contenuto finale è già predeterminato dal legislatore, senza che sia necessario l’apporto partecipativo del privato.

Pertanto, l’ordine di demolizione di un immobile abusivo è legittimo anche se motivato limitatamente tramite ad un richiamo del carattere abusivo dell’opera.

Totalmente irrilevante è, dunque, l’adozione del provvedimento a notevole distanza di tempo.

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