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Qual è la nozione comunitaria di Pubblica Amministrazione??
In ambito nazionale si definisce Pubblica Amministrazione l’insieme degli enti pubblici che svolgono l’attività amministrativa, ossia quella attività rivolta al concreto perseguimento di interessi pubblici, comprendendo anche gli enti pubblici c.d. economici, deputati all’esercizio di un’attività economica ed operanti, pertanto, in regime di diritto privato anche sotto il profilo processuale.
In ambio eurounitario, invece, è stato più complesso che nel diritto nazionale definire che cosa si intende per Pubblica Amministrazione.
Sin dal Trattato CE vi erano disposizioni che si riferivano alla Pubblica Amministrazione ma che non erano in grado di fornire una nozione generale.
Ciò lasciava aperta la questione sulla loro applicabilità all’amministrazione della Comunità nonché della configurabilità di una nozione generale di Pubblica Amministrazione.
I casi espressamente considerati nel Trattato CE riguardavano, ad esempio, l’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni o la disciplina degli aiuti di Stato.
Il riferimento alla Pubblica Amministrazione ed una parvenza di nozione della stessa è divenuto assai più frequente solo negli anni seguenti sia in atti assimilati al diritto primario che in regolamenti e direttive.
Sul punto, rilevante importanza ha assunto il Trattato di Lisbona (TFUE).
Il Trattato ha per la prima volta previsto una disposizione generale sulla Pubblica Amministrazione dell’Unione, pur evitando di fornire una precisa e dettagliata nozione.
Il Trattato prevede, all’art. 28, che “nell’assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell’Unione si basano su un’amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente.
Il Parlamento Europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, fissano disposizioni a tal fine, nel rispetto dello statuto e del regime adottati sulla base dell’articolo 336”.
Ebbene, tale disposizione assume una grande importanza quando conferma definitivamente che l’unione ha una propria amministrazione sia diretta (gli organi) che indiretta (gli organismi) la quale agisce nel rispetto dei principi fissati dall’art. 298 e da altri principi rilevanti in ambito comunitario come quello di proporzionalità o del legittimo affidamento[1].
Giova evidenziare che numerose altri disposizioni presenti nel TFUE quali, per esempio, l’art. 45, l’art. 51, l’art. 106 e così via, fanno dei cenni e dei riferimenti alla Pubblica Amministrazione.
Anche sul piano giurisprudenziale la Corte di Giustizia non ha mai fornito una vera e propria nozione di Pubblica Amministrazione in ambito comunitario.
Pertanto, è possibile affermare che, ad oggi, non si ha una definizione univoca e dettaglia di Pubblica Amministrazione ma, al contrario, una variabile ed aperta.
Il legislatore europeo ha, dunque, evitato di fornire una nozione statica di amministrazione lasciando autonomia agli Stati membri nella propria organizzazione amministrativa interna.
L’autonomia degli Stati nell’organizzazione della propria amministrazione è possibile fino a che non viola i principi eurounitari mettendo a rischio l’applicazione della normativa UE in ossequio ai principi di effettiva e della diretta applicabilità del diritto comunitario che hanno consentito alla CGUE interventi in tema di P.A. pur in assenza di una specifica norma.
Proprio in virtù di ciò, negli ultimi anni, anche il legislatore italiano ha avviato una fase di maggiore flessibilità ed elasticità di Pubblica Amministrazione.
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[1] M. P. Chiti, Diritto Amministrativo Europeo, Giuffrè, 2018, p. 202 ss.