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Omissione dell’adozione del provvedimento finale: silenzio inadempimento
L’omissione dell’adozione del provvedimento finale assume il valore di silenzio inadempimento (o rifiuto) solo nel caso in cui sussiste un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita alla competenza dell’organo amministrativo destinatario della richiesta, attivando un procedimento in funzione dell’adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico; presupposto per l’azione avverso il silenzio è, dunque, l’esistenza di uno specifico obbligo in capo all’amministrazione di adottare un provvedimento amministrativo esplicito, volto ad incidere, positivamente o negativamente, sulla posizione giuridica e differenziata del ricorrente.
A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale Campania – Napoli, Sezione II, attraverso la Sentenza numero 579 del 23 gennaio 2025.