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Ottemperanza: momenti di cognizione ammessi

Ottemperanza: momenti di cognizione ammessi

Il giudizio di ottemperanza è un particolare strumento disciplinato dagli artt. 112 e ss. del D.lgs n. 104/2010 al fine di ottenere l’esecuzione di una sentenza pronunciata nei confronti della Pubblica Amministrazione sulla quale grava un obbligo di conformarsi.

Infatti, all’esito di un giudizio amministrativo o civile, l’amministrazione soccombente potrebbe restare inerte rispetto a quanto previsto dalla sentenza passata in giudicato.

Pertanto, la realizzazione della pretesa del ricorrente trova soddisfazione grazie al giudizio di ottemperanza.

Ai sensi dell’art. 113 c.p.a. il giudizio di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione:

a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;

b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;

c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;

d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione;

e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.

Quanto alla natura giuridica il giudizio di ottemperanza relativo alle sentenze del Giudice Ordinario è “necessariamente di cognizione ed eventualmente di esecuzione” poiché il momento centrale del giudizio è costituito dalla fase di cognizione mentre quella esecutiva è meramente eventuale.

Il giudizio di ottemperanza alle sentenze del Giudice Amministrativo è, invece, “necessariamente di esecuzione ed eventualmente di cognizione” dal momento che la fase centrale del giudizio è costituita dall’attuazione della pronuncia.

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Ottemperanza: momenti di cognizione ammessi

Quali sono i momenti di cognizione ammessi all’interno del giudizio di ottemperanza??

Sul punto, “i momenti di cognizione ammessi nel giudizio di ottemperanza possono essere soltanto quelli strettamente conseguenziali al giudicato o ad essi connessi; non sono invece concepibili momenti di cognizione autonomi, in relazione a sopravvenienze o lacune caratterizzanti il giudicato, perché diversamente opinando si altererebbero le regole sul riparto di giurisdizione e l’ottemperanza diventerebbe la sede per riconoscere al giudice amministrativo ambiti di cognizione riservati ad altri giurisdizioni”.

A stabilirlo è stato il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana, Sezione 1 con la sentenza n. 733 del 25 ottobre 2023.