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Presupposti per l’emanazione del DASPO
Tra le misure poste a tutela della sicurezza pubblica vi è il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (c.d. DASPO), previsto dall’art. 6 della L. 13 dicembre 1989, n. 401.
Il DASPO è una misura preventiva atipica che vieta al soggetto ritenuto pericoloso di poter accedere in luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive.
In particolare, la misura è applicabile a soggetti denunciati o già condannati nel corso degli ultimi cinque anni o che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica. Per tali soggetti, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime[1].
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Quali sono i presupposti per l’emanazione del DASPO?
A rispondere al quesito è intervenuta la Giurisprudenza amministrativa.
A tal proposito, “Il c.d. “D.A.SPO” (acronimo di “Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive”) può essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta aver tenuto, anche all’estero, una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza o creare turbative per l’ordine pubblico”.
A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, Sezione V, con la Sentenza n. 124723 del 23 febbraio 2022.
[1] https://www.sport.governo.it/it/attivita-internazionale/prevenzione-della-violenza-nello-sport/divieto-di-accedere-alle-manifestazioni-sportive-daspo/