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Può essere riconosciuto vittima del dovere il vigile del fuoco deceduto per un tumore causato dall’insalubrità del luogo di lavoro?
Quando parliamo di vittime del dovere facciamo riferimento a quel particolare istituto, regolato dall’art. 1 comma 563 della legge 266/05, che ricollega una serie di benefici dedicata agli operatori di polizia e ai dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto.
In particolare, possono ottenere i benefici ricollegati alle vittime del dovere ai dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio, o nell’espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
- nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- in operazioni di soccorso;
- in attività di tutela della pubblica incolumità;
- in attività di prevenzione e di repressione dei reati.
Chi può beneficiarne?
Possono beneficiare di tale privilegio tutti i dipendenti pubblici che abbiano contratto, durante lo svolgimento o in conseguenza della propria attività lavorativa un’infermità permanente.
In particolare possono beneficiarne tutti i dipendenti in seno a:
- Polizia di Stato
- Esercito
- Marina militare
- Aeronautica militare
- Arma dei carabinieri.
- Corpo Forestale dello Stato
- Polizia Penitenziaria
- Guardia di finanza
- Vigili del fuoco
- Polizia Municipale
- Magistratura
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Può considerarsi vittima del dovere il vigile del fuoco deceduto a causa di un tumore dovuto all’ambiente lavorativo insalubre?
Non può considerarsi vittima del dovere il vigile del fuoco morto a causa di un tumore derivante all’ambiente insalubre in cui veniva espletava l’attività lavorativa.
Sul punto, la Corte di Cassazione attraverso la sentenza n. 29819 del 2022 ha stabilito che “il rischio generico connesso con l’insalubrità ambientale non consente in sé l’estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata a un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario”.
Nel caso in esame, il vigile del fuoco era stato esposto all’amianto in misura leggermente inferiore alle soglie di legge, sebbene, fosse stato a contatto con i fumi degli incendi che era chiamato a fronteggiare per ragioni di servizio e al fumo passivo di sigarette in ambiente di lavoro.
Pertanto, secondo i Giudici della Suprema Corte, “l’esposizione alle sostanze nocive avvenuta nel corso del normale espletamento dell’attività di vigile del fuoco, ove la riscontrata violazione della normativa generale, in tema di salute del lavoratore, che nel caso non ricomprende neppure una specifica e rilevante esposizione all’amianto ma, integra solo una occasionale insalubrità dell’ambiente di lavoro, non può integrare la particolarità delle condizioni lavorative per il beneficio in questione”.
Non può, dunque, essere riconosciuta vittima del dovere il vigile del fuoco deceduto per insalubrità legate al normale svolgimento dell’attività