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Qual è la natura giuridica della divisione?

Qual è la natura giuridica della divisione?

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con una storica pronuncia, la sentenza numero 25021 del 7 ottobre 2019 ha stabilito che la divisione ha natura costitutiva, in quanto con tale atto si modifica la situazione precedente.

In particolare, si ha effetto costitutivo traslativo in quanto il condividente acquista sul bene attribuitogli un nuovo diritto (proprietà esclusiva).

Tale sentenza ha superato il precedente orientamento che riteneva che la divisione avesse natura dichiarativa.

Nello specifico, i Giudici della Suprema Corte hanno sancito che “sul piano della modificazione della sfera giuridica dei condividenti, è indubbio come nel fenomeno divisorio sia insito un effetto costitutivo, sostanzialmente traslativo, perché con la divisione ogni condividente perde la (com)proprietà sul tutto (che prima aveva) e – correlativamente – acquista la proprietà individuale ed esclusiva sui beni a lui assegnati (che prima non aveva): le quote ideali spettanti a ciascun condividente su tutti i beni facenti parte della comunione sono convertite in titolarità esclusiva su taluni singoli beni.
Deve, pertanto, riconoscersi che la divisione ha una natura specificativa, attributiva, che impone di collocarla tra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa (efficacia, peraltro, della quale non si dubitava né nel diritto romano né in quello intermedio)”
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