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Quando i lavori possono essere considerati iniziati?
Una volta ottenuto il titolo abilitativo per il compimento di determinate opere edilizie, il titolare dello stesso ha l’obbligo di iniziare i lavori entro un determinato lasso di tempo (un anno dal rilascio) onde evitare la decadenza del titolo.
Infatti, l’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 regola espressamente l’efficacia temporale del permesso di costruire con la conseguente decadenza in caso di mancato inizio dei lavori o di conclusione degli stessi nei termini previsti.
Ma quando possono essere considerati iniziati i lavori?
“I lavori sono da considerarsi iniziati quando consistono nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio per evitare che il termine di decadenza del permesso possa essere eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici”.
A stabilirlo è stato il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 2851 del 26 marzo 2024.
Dunque, i Giudici di Palazzo Spada hanno affermato il principio che i lavori sono da considerarsi iniziati quando l’avvio delle opere sia reale ed effettivo, manifestazione di un serio e comprovato intento di esercitare il diritto ad edificare, e non solo apparente o fittizio, con l’intento di evitare la perdita di efficacia del titolo.