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Il reddito di cittadinanza

1) Cos’è?

Il D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 conv. dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il “Reddito di cittadinanza” ossia una misura di contrasto della povertà volta al reinserimento nel mondo del lavoro ed inclusione sociale del beneficiario.  Trattasi, dunque, di una misura di politica attiva del lavoro.

Il reddito di cittadinanza viene erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni che ne autorizzano la concessione e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi, potendo essere rinnovato solo dopo sospensione per un mese.

2) Chi può richiederlo? Quali sono i requisiti??

– è in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

– residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo.

Il nucleo familiare deve possedere:

1) un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 9.360 euro;

2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, in Italia e all’estero diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;

3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo, di euro 5.000 per ogni componente con disabilita presente nel nucleo (euro 7.500 se la disabilità presenta determinate caratteristiche);

4) un valore del reddito familiare inferiore ad una determinata soglia, variabile a seconda della composizione del nucleo e di altri aspetti;

È inoltre richiesto che:

a) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, a meno che non servano a persone con disabilità;

b) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto;

c) il richiedente il beneficio non sia stato sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo e non abbia riportato condanne definitive nei dieci anni precedenti la richiesta per alcuni delitti specificamente indicati (come ad es. l’art. 416 bis c.p. che punisce l’associazione di stampo mafioso).

Per la sua erogazione è altresì necessario che i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e che non frequentano un regolare corso di studi o di formazione si rendano immediatamente disponibili al lavoro stipulando un Patto per il lavoro presso il Centro per l’impiego oppure, negli altri casi, un Patto per l’inclusione sociale presso il Comune.

Non ha diritto al reddito di cittadinanza il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

3) Come richiederlo? Come viene erogato?

L’art. 5 della 1. 26/2019 individua le modalità per la richiesta, per il riconoscimento e per l’ erogazione.

La richiesta può essere avanzata attraverso un modulo predisposto dall’INPS e va formulata dopo il quinto giorno di ciascun mese.

L’INPS, tuttavia, è tenuto a verificare entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione della domanda il possesso dei requisiti per l’accesso al reddito. L’erogazione avviene attraverso una  Carta acquisti chiamata carta Rdc.

Il reddito di cittadinanza prevede percorsi differenziati per coloro che sottoscrivono il Patto per il lavoro presso il centro per l’impiego e coloro che hanno bisogni più complessi e sottoscrivono il Patto per l’inclusione sociale presso i servizi comunali. Prima della sottoscrizione dei Patti i beneficiari del Reddito devono rilasciare una DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) che consente alla parte di acquisire lo status di disoccupato.

4) Pensione di cittadinanza

Se il nucleo familiare presenta le caratteristiche patrimoniali e reddituali ora esaminate, ma tutti i componenti del nucleo familiare hanno età pari o superiore a 67 anni (o convivono esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza di età

inferiore), il beneficio in questione si chiama Pensione di Cittadinanza e la sua erogazione non ha alcuna finalità di reinserimento lavorativo.

5) Sanzioni

Il legislatore ha previsto una serie di sanzioni nel caso di dichiarazioni mendaci ai fini dell’erogazione del reddito. In particolare:

–  chiunque rende o utilizza documenti falsi o attestanti cose non vere o  omette informazioni dovute sarà soggetto la pena prevista per questa ipotesi è la reclusione da 2 a 6 anni;

– in casi di mancata comunicazione comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio» ed è punita con la reclusione da 1 a 3 anni;

Trattasi, dunque, di due ipotesi particolari di truffa sanzionate e punite severamente dal nostro legislatore.