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Requisiti per essere riconosciuti vittime del dovere
Quando parliamo di vittime del dovere facciamo riferimento a quel particolare istituto, regolato dall’art. 1 comma 563 della legge 266/05, che ricollega una serie di benefici dedicata agli operatori di polizia e ai dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto.
In particolare, possono ottenere i benefici ricollegati alle vittime del dovere i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio, o nell’espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
- nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- in operazioni di soccorso;
- in attività di tutela della pubblica incolumità;
- in attività di prevenzione e di repressione dei reati.
Chi può beneficiarne?
Possono beneficiare di tale privilegio tutti i dipendenti pubblici che abbiano contratto, durante lo svolgimento o in conseguenza della propria attività lavorativa un’infermità permanente.
In particolare possono beneficiarne tutti i dipendenti in seno a:
- Polizia di Stato
- Esercito
- Marina militare
- Aeronautica militare
- Arma dei carabinieri.
- Corpo Forestale dello Stato
- Polizia Penitenziaria
- Guardia di finanza
- Vigili del fuoco
- Polizia Municipale
- Magistratura
Quali sono i requisiti?
Affinchè l’istanza sia valida e legittima è necessario che tra la lesione e/o patologia e l’attività di servizio svolta sussista:
- Un nesso di causalità tra il decesso e/o l’invalidità permanente e l’attività svolta.
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Per essere riconosciuti vittima del dovere non è richiesta la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali.
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione (sent. Sez. L. n. 26228/2019) il comma 563 dell’art. 1 L. n. 266/05 non richiede la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali statuendo come segue: “il comma 563 prevede l’ipotesi di invalidità riportate nello svolgimento di “servizi di ordine pubblico”. La norma, invece, non richiede la presenza d’un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l’evento dannoso si sia verificato, come nel caso in disamina, nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico (cfr. Cass. S.U. n. 10791/2017, Cass. n. 26012 del 17/10/2018, Cass. ord. n. 16818 del 5/6/2019)”