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Ricorso avverso il silenzio: posizione sostanziale dedotta in giudizio

Ricorso avverso il silenzio: posizione sostanziale dedotta in giudizio

Con il rito speciale di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. sono tutelabili unicamente le pretese che rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo non potendo, invece, utilizzarsi tale rimedio processuale dinanzi a qualsiasi tipo di inerzia comportamentale della pubblica amministrazione, né potendo ritenersi che il predetto istituto abbia radicato un’ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva, a prescindere dalla posizione sostanziale dedotta in giudizio.

Dunque, anche nel caso del rito speciale instaurato per contestare l’inerzia della P.A., il Giudice adito deve preliminarmente verificare la propria giurisdizione in relazione alla natura della posizione sostanziale esercitata, eventualmente dichiarando l’inammissibilità del ricorso, posto che il procedimento preordinato alla formazione del c.d. silenzio inadempimento o silenzio – rifiuto è inammissibile qualora si tratti di controversie che soltanto apparentemente abbiano una situazione di inerzia, come nel caso di giudizi relativi all’accertamento di diritto soggettivi la cui eventuale lesione è direttamente accertabile dall’autorità giurisdizionale competente.

A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Bari, Sezione IV con la Sentenza numero 1290 del 16 dicembre 2024.

Ricorso avverso il silenzio: posizione sostanziale dedotta in giudizio.