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Rimborso borsa di studio ex medici specializzandi
1) Definizione
Quando parliamo di rimborso per gli ex medici specializzandi facciamo riferimento a quell’annosa questione che riguarda tutti quei medici che hanno svolto dal 1983 al 1991 il periodo di specializzazione e che non sono stati retribuiti per mancata trasposizione nel nostro ordinamento della Direttiva n. 82/76 CEE con conseguente diritto al risarcimento del danno.
2) Quali sono i requisiti per ottenere il rimborso della borsa di studio?
Possono beneficiare di questo rimborso tutti quei medici che hanno conseguito la specializzazione negli anni antecedenti al 1991.
3) Per quali annualità può essere richiesto il rimborso?
Le annualità per le quali può essere richiesto il rimborso vanno dal 1 gennaio 1983 al 1991.
Sul punto, le SS.UU. della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20348 del 31 luglio 2018, hanno stabilito che “il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto, conformemente ai principi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l’anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, in conformità con quanto affermato dalla CGUE nella sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16); ne consegue che occorre commisurare il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata, non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento”.
4) Vi è prescrizione del diritto?
In passato, il costante orientamento giurisprudenziale riteneva che per il caso di specie il termine di prescrizione fosse decennale e che il termine iniziasse a decorrere dal 27.10.1999, ossia dall’entrata in vigore dell’art. 11 l. n. 370/1999.
Tuttavia, il Tribunale di Genova, sez. II, con la sentenza n. 353 dell’11 febbraio 2020, ha preso le distanze dai precedenti orientamenti.
Il Tribunale di Genova, nella citata pronuncia, ha stabilito che lo Stato italiano è da considerarsi tutt’ora inadempiente per gli anni che vanno dalle Direttive CEE 76 al 1991.
Inoltre, si legge testualmente nella sentenza “si deve pertanto ritenere che non possono essere considerate, norme nazionali di trasposizione, né la L. n. 370 del 1999 né dal D.Lgs. n. 257 del 1991. Nel caso di specie si può quindi sostenere che la prescrizione non è mai iniziata a decorrere, non essendo stata mai attuata la Direttiva per medici che hanno frequentato delle Scuole di Specializzazione tra il 1983 e il 1991”.
Gli specializzandi 1983-1991, quindi, certi che lo Stato non avrebbe più emanato altre norme per adempiere alle direttive CEE, non possono vedersi decorrere la prescrizione dal 27.10.1999, dato che il presupposto per la prescrizione è l’esistenza di una norma che attribuisca un diritto.
Trattasi, a dire del Tribunale, di un illecito permanente.
Ecco, pertanto, che ad oggi la giurisprudenza pare direzionarsi verso la non prescrizione del diritto.
È auspicabile che sul punto possa intervenire la Corte di Cassazione al fine di dirimere in via definitiva la questione.
5) Qual è il Tribunale competente?
In merito alle domande risarcitorie dei medici specializzandi per inadempimento da parte dello Stato italiano alle direttive Cee 75/363 e 82/76, sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Roma, avuto riguardo al foro della p.a. nonché a quello di insorgenza dell’obbligazione dedotta in giudizio, riferibile ad un comportamento dello Stato legislatore, senza che abbia rilievo la presenza di ulteriori convenuti, quali le Università sedi delle scuole di specializzazione; in tali controversie. sia ai fini dell’individuazione del luogo dell’insorgenza dell’obbligazione, sia ai fini del “forum dest’matae solution’is”, l’obbligazione in relazione alla quale deve essere individuato il foro erariale ai sensi dell’art. 25 c.p.c. non è quella risarcitoria, bensì quella rimasta inadempiuta da cui la prima
trae fondamento.
A stabilirlo è stata la VI sezione della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17852 del 26 agosto 2020.
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