Richiedi ora la migliore consulenza
In tema di appalti pubblici, qualora si verifichi l’ipotesi di perdita dei requisiti, la stazione appaltante, in ossequio al principio di partecipazione procedimentale, è tenuta ad interpellare il raggruppamento e, laddove questo intenda effettuare una riorganizzazione del proprio assetto onde poter riprendere la partecipazione alla gara, deve assegnare un congruo termine.
A stabilirlo è stata l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2 del 25 gennaio 2022.
La vicenda trae origine nell’ambito di una procedura di affidamento dei lavori di ampliamento di una corsia autostradale.
Ebbene, nel corso della procedura e, in particolare, durante l’espletamento della verifica dell’anomalia dell’offerta, una società mandante aggiudicataria della gara decideva di recedere dal raggruppamento temporaneo di imprese. Pertanto, il R.T.I. decideva di chiedere all’Amministrazione la possibilità di rimodulare il proprio assetto interno.
La stazione appaltante decideva, quindi di escludere l’intero raggruppamento dalla gara poiché la suddetta società mandante aveva commesso sia “significative e persistenti carenze nell’esecuzione di precedenti contratti d’appalto che hanno causato la risoluzione per inadempimento contrattuale”, costituenti causa di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. c-ter del D.lgs 50/2016, che “gravi illeciti professionali” di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del codice, avendo gli eventi de quibus minato l’integrità e l’affidabilità dell’intero raggruppamento.
Dopo un lungo iter giurisdizionale, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è pronunciata sulla questione stabilendo che “nell’ambito di un appalto pubblico, qualora si verifichi l’ipotesi di perdita dei requisiti, la stazione appaltante, in ossequio al principio di partecipazione procedimentale, è tenuta ad interpellare il raggruppamento e, laddove questo intenda effettuare una riorganizzazione del proprio assetto onde poter riprendere la partecipazione alla gara, deve assegnare un congruo termine“.
Il Supremo Consesso ha, dunque, stabilito che, nell’ambito di un R.T.I. in caso di perdita dei requisiti è possibile una riorganizzazione dell’assetto senza che ciò comporti l’esclusione dalla gara.
I Giudici di Palazzo Spada hanno, inoltre, aggiunto che “La modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara, in tal senso interpretando l’art. 48, commi 17, 18 e 19-ter del medesimo Codice”.