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Sanabilità delle opere abusive in aree sottoposte a vincolo

Sanabilità delle opere abusive in aree sottoposte a vincolo

L’art. 32, comma 26, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dispone che: “sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all’allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell’ambito dell’intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell’ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio”.

Il successivo comma 27, alla lettera d), prevede: “fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: …. d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.

Sanabilità delle opere abusive in aree sottoposte a vincolo

Sul punto, consolidato orientamento giurisprudenziale[1] ha stabilito che sensi del citato art. 32, comma 27, lettera d), sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, siano essi di natura relativa o assoluta, purché ricorrano “congiuntamente” le seguenti condizioni:

a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo;

b) che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;

c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del d.l. n. 269 del 2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) senza quindi aumento di superficie;

d) che vi sia il previo parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.

In assenza delle suddette condizioni, l’incondonabilità non è superabile neppure con il parere positivo dell’autorità preposta alla tutela del vincolo


[1] cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 17 gennaio 2020, n. 425; T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 12 ottobre 2020, n. 4388; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 12 ottobre 2020, n. 4388.