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Sanzione disciplinare al Carabiniere per i tatuaggi di grandi dimensioni: illegittima
Nel corso degli anni si è molto spesso dibattuto se la presenza di tatuaggi fosse causa di esclusione dai concorsi per l’accesso alle Forze Armate.
Ebbene, mentre in passato la presenza di tatuaggi legittimava l’esclusione dal concorso pubblico oggi l’orientamento giurisprudenziale in materia è mutato.
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Ebbene, occorre domandarsi se la sanzione disciplinare inflitta al Carabiniere per la presenza di tatuaggi sia consentita.
È legittima, invece, la sanzione disciplinare applicata ad un Carabinieri per essersi apposto sugli avambracci tatuaggi di grandi dimensioni?
Sul punto, “è illegittima la sanzione disciplinare della perdita del grado inflitta ad un carabiniere per essersi apposto, sugli avambracci, tatuaggi di grandi dimensioni, condotta ritenuta incompatibile con il Regolamento sulle uniformi per l’Arma dei Carabinieri, i doveri di rettitudine assunti con il giuramento e tale da compromettere il rapporto di fiducia con l’Arma; si tratta, infatti, di inadempimento meritevole di sanzione ma non di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto”.
A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna – Bologna, Sezione I, Sentenza n. 432 del 29 giugno 2020.
Ebbene, mentre in passato la presenza di tatuaggi legittimava l’esclusione dal concorso pubblico oggi l’orientamento giurisprudenziale in materia è mutato.
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Sanzione disciplinare al Carabinieri per i tatuaggi di grandi dimensioni: illegittima
È legittima, invece, la sanzione disciplinare applicata ad un Carabinieri per essersi apposto sugli avambracci tatuaggi di grandi dimensioni?
Sul punto, “è illegittima la sanzione disciplinare della perdita del grado inflitta ad un carabiniere per essersi apposto, sugli avambracci, tatuaggi di grandi dimensioni, condotta ritenuta incompatibile con il Regolamento sulle uniformi per l’Arma dei Carabinieri, i doveri di rettitudine assunti con il giuramento e tale da compromettere il rapporto di fiducia con l’Arma; si tratta, infatti, di inadempimento meritevole di sanzione ma non di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto”.
A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna – Bologna, Sezione I, Sentenza n. 432 del 29 giugno 2020.