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SCIA in sostituzione del permesso di costruire

SCIA in sostituzione del permesso di costruire

Presupposto indefettibile perché una S.C.I.A. possa essere produttiva di effetti è la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni e asseverazioni. In particolare, quanto alla S.C.I.A. edilizia in sostituzione del permesso di costruire è necessario che sia completa e veritiera la “dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie”, richiesta dall’art. 23, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001. In presenza di una dichiarazione inesatta e/o incompleta e/o non veritiera e/o erronea (dolosamente o colposamente), dunque, la S.C.I.A. – anche in alternativa al permesso di costruire – non si perfeziona, sicché ben può l’Amministrazione accertare e dichiarare, in qualunque momento, l’inefficacia della segnalazione, considerato che, “per giurisprudenza consolidata, allorché il legislatore introduca strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa, quali la d.i.a. od il silenzio assenso, presupposti perché la fattispecie possa essere produttiva di effetti sono, indefettibilmente, la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nell’autocertificazione (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 24 maggio 2010, n. 3263) dovendo l’interessato rappresentare all’Amministrazione tutti gli elementi necessari all’istruttoria procedimentale.

A stabilirlo è stato il T.A.R. Puglia – Bari, Sezione I, con la sentenza n. 1321 dell’11 novembre 2023.