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Sentenza ex art. 2932 c.c.: opere realizzate in parziale difformità
In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita immobiliare, può essere pronunciata sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. in presenza di opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire, che non realizzino variazioni essenziali al progetto originario, in quanto non incidono sulla validità del corrispondente negozio di trasferimento ai sensi dell’art. 40 della legge n. 47 del 1985.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, con l’ordinanza numero 30427 del 26 novembre 2024.