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Servitù: è consentito il transito di automobili sul fondo servente?
Ai sensi dell’art. 1027 del codice civile si definisce servitù un diritto reale consistente in “un peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario”.
Principio fondante tale istituto è quello di realizzare la limitazione del godimento di un fondo, detto servente, per l’utilità di un altro fondo, detto dominante, appartenente ad un diverso proprietario.
Il contenuto della servitù, dunque, si concreta sempre nel vantaggio per un fondo e nella restrizione di godimento per un altro fondo. Pertanto, tali elementi formano due aspetti correlativi della materia.
Dunque, gli elementi essenziali della servitù possono essere così sintetizzati:
a) La contestuale presenza di un fondo servente e di un fondo dominante.
b) La vicinitas dei fondi.
c) L’esistenza di un’utilitas per il titolare del fondo dominante;
La servitù di passaggio
La servitù di passaggio è il diritto reale di godimento che consente al titolare di un fondo di passare su un fondo altrui per accedere al proprio.
Il diritto di servitù costituisce un peso a carico del fondo altrui, detto “fondo servente”, per l’utilità del “fondo dominante”.
È consentito il transito di automobili sul fondo servente?
La servitù di passaggio generica non consente il transito di automobili sul fondo servente
A stabilirlo è stata la Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19380 del 15 luglio 2024.