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La società in accomandita per azioni

1) Caratteri generali della società in accomandita per azioni

La società in accomandita per azioni, in quanto società di capitali, è dotata di personalità giuridica ed è caratterizzata da un’organizzazione di tipo corporativo.

Trattasi di una società lucrativa, contraddistinta, dallo svolgimento di un’attività d’impresa con terzi allo scopo di conseguire utili (c.d. lucro oggettivo) destinati ad essere successivamente divisi tra i soci (c.d. lucro soggettivo).

La società in accomandita per azioni si differenzia dalle altre società di capitali per la coesistenza di due categorie di soci:

  • soci accomandatari, responsabili solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
  • soci accomandanti, obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritto.

La disciplina della società in accomandita per azioni è per la maggior parte comune a quella della società per azioni.

2) Gli organi sociali

L’organizzazione interna della società in accomandita per azioni si fonda anch’essa sulla necessaria presenza di tre organi sociali: assemblea dei soci; amministratori e collegio sindacale.

  • L’Assemblea dei soci

Il funzionamento di questa tipologia di società è il medesimo di quello di una Società per azioni. È costituita da tutti i soci e le maggioranze si formano con riferimento alle porzioni del capitale possedute da ciascuno di essi, indipendentemente che si tratti di accomandante o accomandatario.

Ai sensi dell’art. 2459 c.c. i soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell’assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e l’esercizio dell’azione di responsabilità.

Le modificazioni dell’atto costitutivo devono essere approvate dall’assemblea con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria della società per azioni e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari (art. 2460 c.c.).

L’Assemblea straordinaria è competente anche per la nomina e la revoca degli amministratori. La nomina dei nuovi amministratori deve essere approvata anche dagli amministratori in carica.

  • Amministratori

Tutti i soci accomandatari sono, di diritto, anche membri dell’organo amministrativo della società. risulti precluso il sistema monistico (ne consegue l’impossibilità che 1/3

  • Collegio sindacale

È disciplinato come nella società per azioni. Nel caso di cessazione di tutti gli amministratori, il collegio nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. Quest’ultimo, però, non diviene socio accomandatario.

3) Scioglimento

Lo scioglimento e la liquidazione della Società in accomandita per azioni è regolato, in dalle medesime norme dettate per la società per azioni e di capitali, alle quali si rinvia. In più è prevista una particolare causa di scioglimento specifica.

Infatti, è prevista la cessazione dalla carica di tutti i soci accomandatari, se nel termine di centottanta giorni non si è provveduto alla loro sostituzione.

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