Richiedi ora la migliore consulenza
Testimoni “de relato” e “de relato actoris”: differenze probatorie
La testimonianza, nel codice di procedura civile, viene definita come prova costituenda trovando la stessa, quale sede naturale di formazione, proprio l’udienza dibattimentale.
Qual è la differenza tra testimone “de relato” e “de relato actoris”?
La Corte Suprema di Cassazione con una recentissima pronuncia intervenuta sul punto stabilendo che:
a) I Testimoni “de relato actoris”:
– depongono su fatti e circostanze apprese dal soggetto che ha intentato la caus;
– la loro testimonianza è sostanzialmente nulla in quanto verte sulla dichiarazione di una parte in causa e non sul fatto da accertare;
– la loro deposizione non ha valore probatorio;
b) I Testimoni “de relato”:
– depongono su circostanze apprese da persone estranee al giudizio;
– la loro testimonianza ha rilevanza attenuata perché indiretta;
– la loro deposizione può assumere rilievo probatorio se supportata da altri elementi oggettivi e concordanti che ne confermino la credibilità.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14030 del 21 maggio 2024.