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Testimoni “de relato” e “de relato actoris”: differenze probatorie

Testimoni “de relato” e “de relato actoris”: differenze probatorie

La testimonianza, nel codice di procedura civile, viene definita come prova costituenda trovando la stessa, quale sede naturale di formazione, proprio l’udienza dibattimentale.

Qual è la differenza tra  testimone “de relato” e “de relato actoris”?

La Corte Suprema di Cassazione con una recentissima pronuncia intervenuta sul punto stabilendo che:

a) I Testimoni “de relato actoris”:

– depongono su fatti e circostanze apprese dal soggetto che ha intentato la caus;

– la loro testimonianza è sostanzialmente nulla in quanto verte sulla dichiarazione di una parte in causa e non sul fatto da accertare;

– la loro deposizione non ha valore probatorio;

b) I Testimoni “de relato”:

– depongono su circostanze apprese da persone estranee al giudizio;

– la loro testimonianza ha rilevanza attenuata perché indiretta;

– la loro deposizione può assumere rilievo probatorio se supportata da altri elementi oggettivi e concordanti che ne confermino la credibilità.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14030 del 21 maggio 2024.

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