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L’usufrutto è annoverato nei diritti reali di godimento su cosa altrui i quali limitano il potere di godimento del proprietario sulla cosa.
Ai sensi dell’art. 981 c.c., il diritto di usufrutto attribuisce al titolare (usufruttuario) il diritto di godere della cosa, traendone, nel rispetto della sua destinazione economica, tutte le utilità che da essa possono derivare.
L’usufrutto è il diritto reale di godimento che limita maggiormente le facoltà del proprietario il quale viene definito nudo proprietario e può avere ad oggetto beni mobili; beni immobili; crediti; titoli di credito; aziende; universalità di mobili.
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Usufrutto e scioglimento della comunione legale
In caso di scioglimento della comunione legale tra i coniugi cosa accade?
A chiarire la questione è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con una recente ed illustre pronuncia.
Sul punto, “l’usufrutto acquistato da entrambi i coniugi permane, nella sua interezza e senza quota, nella comunione legale fra loro esistente fino allo scioglimento della stessa, allorquando cade in comunione ordinaria fra i medesimi coniugi, che divengono contitolari di tale diritto, ciascuno per la propria quota, fino alla sua naturale estinzione. Tuttavia, ove la cessazione della comunione legale avvenga per effetto del decesso di uno dei coniugi, la quota di usufrutto spettante a quest’ultimo si estingue, non potendo avere durata superiore alla vita del suo titolare, salvo che il titolo non abbia previsto il suo accrescimento in favore del coniuge più longevo”.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con l’Ordinanza n. 27340 del 19 settembre 2022.