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Vittime del dovere: condizioni operative ed ambientali
Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest’ultima sia legata a “particolari condizioni ambientali o operative” implicanti l’esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. In particolare, per circostanze straordinarie devono essere intese, secondo il significato indicato dalla legge, condizioni ambientali ed operative “particolari” che si collocano al di fuori del modo di svolgimento dell’attività “generale”, per le quali è quindi sufficiente che non siano contemplate in caso di normale esecuzione di una determinata funzione.
A stabilirlo è stata la Corte d’Appello di Firenze, Sezione Lavoro Civile, con la Sentenza n. 563 del 30 ottobre 2023.
Vittime del dovere: condizioni operative ed ambientali