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Vittime del dovere e benefici economici: riconoscimento
Con i benefici in favore delle vittime del dovere di cui alla L. n. 266/2005, art. 1, comma 565, il Legislatore ha configurato un diritto soggettivo – e non un interesse legittimo – in quanto, sussistendo i requisiti previsti del citato art. 1, comma 563, la Pubblica Amministrazione non gode di discrezionalità alcuna in ordine all’an e al quantum di erogazione di tali provvidenze e alla loro misura.
I commi 562-565, art. 1 della citata norma, hanno esteso i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono considerate vittime del dovere.
Il regolamento – emanato con D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 – non si è limitato a disciplinare termini e modalità per la corresponsione delle provvidenze in discorso, ma ha compiuto una serie di precisazioni in ordine alla definizione dei concetti di benefici, provvidenze e missioni. Nessun filtro discrezionale può essere desunto dal limite massimo di dieci milioni di euro all’anno, a decorrere dal 2006, previsto per la spesa finalizzata all’estensione dei benefici (comma 562, art. 1 L. n. 266 cit.): l’apposizione di un tetto alla spesa annua può giustificare il mancato accoglimento delle domande qualora il limite sia stato raggiunto e non vi siano più fondi, ma non attribuisce discrezionalità nell’erogare il beneficio. È estranea al concetto di discrezionalità amministrativa la valutazione – che la Pubblica Amministrazione deve pur svolgere – circa la sussistenza degli estremi fattuali necessari affinchè una data persona possa considerarsi vittima del dovere, ossia affinchè possa ritenersi che l’evento dannoso di cui sia rimasta vittima derivi dall’adempimento d’un dovere. Infatti, la discrezionalità amministrativa consiste nella possibilità, riconosciuta alla Pubblica Amministrazione, di scegliere – fra più comportamenti ugualmente legittimi e idonei a soddisfare un dato interesse pubblico – quello ritenuto più adeguato a tal fine, ponderando tutti gli interessi in gioco nel contesto applicativo d’una data norma.
È questa la massima redazionale pronunciata dalla Corte d’Appello di Napoli, Sezione lavoro con la Sentenza n. 4457 del 13 febbraio 2024.