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1) Definizione
Quando parliamo di vittime del dovere facciamo riferimento a quel particolare istituto, regolato dall’art. 1 comma 563 della legge 266/05, che ricollega una serie di benefici dedicata agli operatori di polizia e ai dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto.
In particolare, possono ottenere i benefici ricollegati alle vittime del dovere i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio, o nell’espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
- nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- in operazioni di soccorso;
- in attività di tutela della pubblica incolumità;
- in attività di prevenzione e di repressione dei reati.
2) Chi può beneficiarne?
Possono beneficiare di tale privilegio tutti i dipendenti pubblici che abbiano contratto, durante lo svolgimento o in conseguenza della propria attività lavorativa un’infermità permanente.
In particolare possono beneficiarne tutti i dipendenti in seno a:
- Polizia di Stato
- Esercito
- Marina militare
- Aeronautica militare
- Arma dei carabinieri.
- Corpo Forestale dello Stato
- Polizia Penitenziaria
- Guardia di finanza
- Vigili del fuoco
- Polizia Municipale
- Magistratura
3) Quali sono i requisiti?
Affinchè l’istanza sia valida e legittima è necessario che tra la lesione e/o patologia e l’attività di servizio svolta sussista:
- Un nesso di causalità tra il decesso e/o l’invalidità permanente e l’attività svolta.
4) Chi può effettuare la richiesta?
- Dal diretto interessato.
- i superstiti del militare deceduto, ossia: coniuge e figli se a carico all’epoca dell’evento, ivi compresi i figli maggiorenni per i benefici di cui alla legge 206/2004; figli anche non a carico all’epoca dell’evento in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; genitori; fratelli e sorelle se conviventi a carico all’epoca dell’evento; conviventi more uxorio, partner dell’unione civile, fratelli o sorelle, discendenti in linea retta.
5) Quali sono i benefici in caso di riconoscimento?
Al dipendente pubblico al quale è riconosciuto lo status di vittima del dovere:
- Corresponsione di euro 2.000 per ogni punto percentuale di invalidità riconosciuto, oltre rivalutazione monetaria fino ad un massimo di 200.000 euro;
- Elargizione da € 200.000, nelle ipotesi di inidoneità al servizio o di invalidità non inferiore all’80%.
- Assegno vitalizio di 1.033 euro nel caso in cui l’invalidità superi il 25%
- Esenzione IRPEF
- Esenzione dal ticket sanitario
- Due annualità del trattamento di reversibilità –
- Beneficio economico pari a due annualità del trattamento pensionistico di reversibilità, erogabile una sola volta (Una tantum), riservato al titolare di pensione privilegiata di reversibilità per decesso della vittima.;
- Revisione e rivalutazione delle percentuali di invalidità per aggravamento fisico e riconoscimento del danno biologico e morale;
- Borse di studio;
- Accesso a cure termali;
- Assistenza psicologica a carico dello Stato;
Il legislatore ha inoltre stabilito che potranno essere coperti eventi verificatisi dal 1° gennaio 1961
Nel caso in cui venga accolta la domanda, chiaramente i benefici in termini di vitalizi non decorreranno dalla data dell’episodio se anteriore alle leggi di attribuzione dei vari benefici (si tratterà tra poco di quali benefici si sta parlando), bensì dalla data di entrata in vigore delle leggi stesse(l’assegno vitalizio da euro 258,33 è stato riconosciuto dal 1 gennaio 2006; l’assegno vitalizio di € 1033,00 è stato riconosciuto dal 1 gennaio 2008).
6) I soggetti equiparati alle vittime del dovere
Il comma 564 della suindicata legge, ha introdotto la categoria dei “soggetti equiparati a Vittime del dovere”, con identici benefici.
Il comma 564 stabilisce apertis verbis che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita’ permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
La norma in questione, assume un carattere aperto tutelando tutti quegli eventi che per eccezionali situazioni abbiano comportato un’invalidità nel dipendete.
Per costoro sarà possibile ottenere il riconoscimento di una somma pari a 2.000,00 euro per ogni punto percentuale di invalidità riconosciuto.
7) Modalità di presentazione della domanda
La modalità di presentazione della domanda non è affatto semplice. Infatti, all’interno di tale domanda per il riconoscimento della causa di servizio vanno indicati dettagliatamente:i fatti per i quali si è verificata la lesione e/o infermità; quali sono le tipologie in infermità o di lesioni subite; le conseguenze psicofisiche subite dal dipendente a seguito dell’evento dannoso; documentazione medica articolata che testimoni la causalità tra evento e danno e tutto ciò che è necessario per la ricostruzione del fatto.
8) Iter procedurale
Nel caso in cui la domanda non venga presentata d’ufficio dall’amministrazione, l’iter procedurale da seguire è il seguente:
- Fase di presentazione della domanda all’amministrazione;
- Fase istruttoria con conseguente visita medica dinanzi al competente Ospedale Militare;
- Nel caso in cui l’istruttoria abbia esito positivo, l’amministrazione emetterà provvedimento di riconoscimento dello status di vittima del dovere e successivamente i decreti concessivi dei vari benefici.
- Qualora invece l’episodio rientri nei casi contemplati dal comma 564 (soggetti equiparati), esiste a questo punto un passaggio in più, ossia l’invio della pratica al Comitato di verifica per le cause di servizio, organo che, nato per le pratiche di pensione, succedendo al “vecchio” Comitato pensioni privilegiate ordinarie, si è visto riconoscere anche la competenza di fornire il parere sulla sussistenza delle cosiddette “particolari condizioni ambientali e operative”; A questo punto, se il parere del comitato di verifica è anch’esso positivo, si giungerà al provvedimento che concede lo status di “soggetto equiparato a vittima del dovere” ex comma 564.
- Qualora l’Amministrazione decida di rigettare la domanda è tenuta a comunicare al soggetto istante o al suo legale rappresentante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda (c.d. preavviso di rigetto) concedendogli un termine pari a dieci giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
9) Una volta concesso il beneficio è possibile revocarlo?
No. Una volta riconosciuto lo status di vittima del dovere non è possibile alcuna revoca da parte dell’amministrazione.
10) In caso di aggravamento dell’invalidità cosa fare?
Qualora l’infermità o la lesione per la quale è stata riconosciuto il beneficio dovesse aggravarsi sarà possibile presentare una domanda di aggravamento all’amministrazione competente.
11) Modalità di impugnazione del diniego
In caso di diniego da parte della pubblica amministrazione, il soggetto destinatario di quest’ultimo potrà impugnare il provvedimento innanzi al Giudice del Lavoro Previdenza e Assistenza obbligatoria del luogo di residenza dell’interessato.
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11) Possibilità di ottenere un risarcimento dei danni.
A seguito del riconoscimento dello status di vittime del dovere, il soggetto beneficiario avrà la possibilità di ottenere un risarcimento dei danni.
In particolare, sarà possibile ricorrere al T.A.R. per violazione della responsabilità contrattuale conseguente alla violazione dell’obbligo di sicurezza da parte dell’amministrazione o adire il giudice civile per violazione della responsabilità extracontrattuale da parte dell’amministrazione.
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