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Vittime del dovere – Esposizione all’uranio impoverito
Presupposti per l’equiparazione alle vittime del dovere
Quando parliamo di vittime del dovere facciamo riferimento a quel particolare istituto, regolato dall’art. 1 comma 563 della legge 266/05, che ricollega una serie di benefici dedicata agli operatori di polizia e ai dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto.
In particolare, possono ottenere i benefici ricollegati alle vittime del dovere ai dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio, o nell’espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) in attività di prevenzione e di repressione dei reati.
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I soggetti equiparati alle vittime del dovere
Il comma 564 dell’art. 1 della legge 266/05, ha introdotto la categoria dei “soggetti equiparati a Vittime del dovere”, con identici benefici.
Il comma 564 stabilisce apertis verbis che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita’ permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
La norma in questione, assume un carattere aperto tutelando tutti quegli eventi che per eccezionali situazioni abbiano comportato un’invalidità nel dipendete.
L’esposizione all’uranio impoverito da diritto al riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere?
Sul punto, è intervenuta la Corte d’Appello di Roma, sez. Lavoro, con la sentenza n. 3269 del 28 settembre 2021.
I Giudici capitolini hanno stabilito che “in tema di vittime del dovere, sussiste il diritto allo “status” di soggetto equiparato alle vittime del dovere ai sensi dell’art. 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 il militare che abbia riportato, a seguito dell’esposizione in missione all’uranio impoverito, un vulnus alla salute che ne determini l’invalidità permanente”.