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Vittime del dovere: i benefici fiscali per i trattamenti pensionistici
Quando parliamo di vittime del dovere facciamo riferimento a quel particolare istituto, regolato dall’art. 1 comma 563 della legge 266/05, che ricollega una serie di benefici dedicata agli operatori di polizia e ai dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto.
In particolare, possono ottenere i benefici ricollegati alle vittime del dovere i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio, o nell’espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
- nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- in operazioni di soccorso;
- in attività di tutela della pubblica incolumità;
- in attività di prevenzione e di repressione dei reati.
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Vittime del dovere: i benefici fiscali per i trattamenti pensionistici
I benefici fiscali previsti per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo possono applicarsi anche alle vittime del dovere?
Sul punto, “I benefici fiscali previsti per i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo si applicano anche alle vittime del dovere a decorre dal 1° gennaio 2017, conformemente all’art. 1, comma 211, della l. n. 232 del 2016”.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, Sezione TRI Civile attraverso l’Ordinanza n. 19789 dell’11 luglio 2023.