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Vittime del dovere: oneri probatori a carico del datore
Quando parliamo di vittime del dovere facciamo riferimento a quel particolare istituto, regolato dall’art. 1 comma 563 della legge 266/05, che ricollega una serie di benefici dedicata agli operatori di polizia e ai dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto.
In particolare, possono ottenere i benefici ricollegati alle vittime del dovere i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio, o nell’espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
- nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- in operazioni di soccorso;
- in attività di tutela della pubblica incolumità;
- in attività di prevenzione e di repressione dei reati.
Chi può beneficiarne?
Possono beneficiare di tale privilegio tutti i dipendenti pubblici che abbiano contratto, durante lo svolgimento o in conseguenza della propria attività lavorativa un’infermità permanente.
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Vittime del dovere: oneri probatori a carico del datore
In tema di riconoscimento dei benefici per le vittime del dovere ex art. 1, commi 563 e 564, della L. n. 266/2005, in presenza di rischio tipizzato – nella specie da esposizione ad uranio impoverito – e di correlazione concausale con la patologia sofferta dal lavoratore, è onere del datore dimostrare l’efficacia causale esclusiva di fattori patogeni extralavorativi idonei a superare la presunzione legale di eziologia professionale.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con la Sentenza n. 12595 dell’8 maggio 2024.