Richiedi ora la migliore consulenza

Vittime del dovere: oneri probatori a carico del datore

Vittime del dovere: oneri probatori a carico del datore

Quando parliamo di vittime del dovere facciamo riferimento a quel particolare istituto, regolato dall’art. 1 comma 563 della legge 266/05, che ricollega una serie di benefici dedicata agli operatori di polizia e ai dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto.

In particolare, possono ottenere i benefici ricollegati alle vittime del dovere i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio, o nell’espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

  1. nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  2. nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
  3. nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  4. in operazioni di soccorso;
  5. in attività di tutela della pubblica incolumità;
  6. in attività di prevenzione e di repressione dei reati.

Chi può beneficiarne?                                   

Possono beneficiare di tale privilegio tutti i dipendenti pubblici che abbiano contratto, durante lo svolgimento o in conseguenza della propria attività lavorativa un’infermità permanente.

PER APPROFONDIMENTI CLICCA QUI.

Vittime del dovere: oneri probatori a carico del datore

In tema di riconoscimento dei benefici per le vittime del dovere ex art. 1, commi 563 e 564, della L. n. 266/2005, in presenza di rischio tipizzato – nella specie da esposizione ad uranio impoverito – e di correlazione concausale con la patologia sofferta dal lavoratore, è onere del datore dimostrare l’efficacia causale esclusiva di fattori patogeni extralavorativi idonei a superare la presunzione legale di eziologia professionale.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con la Sentenza n. 12595 dell’8 maggio 2024.